Cambia ancora la disciplina del transito doganale: eliminati i termini per la conclusione delle operazioni e introdotte nuove semplificazioni per i soggetti AEO (operatori economici autorizzati). A distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione della circolare 11/04/2024 n. 10/D, l’Agenzia delle dogane interviene nuovamente in materia di transito, introducendo modifiche e nuove istruzioni operative con la circolare 29/05/2024, n. 16/D.
L’aggiornamento si è reso necessario per far fronte alle numerose difficoltà emerse a seguito della precedente circolare, che aveva dettato tempi prestabiliti per concludere le procedure di transito (due giorni in caso di transito nazionale, quattro giorni in caso di transito unionale e otto giorni in caso di transito comune). Una tempistica criticata dagli operatori del settore, perché non teneva conto delle numerose variabili che possono influenzare la durata dei trasporti, come la lunghezza del percorso, le tempistiche previste dal vettore pubblico utilizzato o la necessità di rispettare periodi di sosta per i trasportatori, in caso di movimentazione su gomma.
La circolare in commento dispone, pertanto, che è non è possibile stabilire a priori dei tempi limite, anche solo indicativi, a cui attenersi e che è necessaria una valutazione del singolo caso. La Dogana, tuttavia, può variare il termine di presentazione delle merci indicato dal dichiarante, se non lo ritiene congruo con il percorso, con il mezzo di trasporto utilizzato o con qualsiasi altra informazione fornita.
Introdotti, inoltre, importanti chiarimenti in relazione alle informazioni da indicare nel documento di transito. Per assicurare l’identità del mezzo di trasporto durante tutto il tragitto, è necessario compilare gli appositi campi della dichiarazione relativi al mezzo di trasporto, alla nazionalità, al tipo e al numero di identificazione, con alcune deroghe.
La circolare fornisce, infine, alcune precisazioni sull’utilizzo dei sigilli, strumento indispensabile per identificare la merce. Anche in questo caso sono previste alcune deroghe, che consentono all’Ufficio di partenza di non procedere alla sigillatura della merce vincolata al regime di transito unionale e di basarsi, invece, sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione o nella documentazione complementare.