Pubblicato su “Italia Oggi” il 15/07/2024
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Cambiano i regimi doganali speciali previsti dalla normativa nazionale. Superato l’istituto della temporanea importazione. Sopravvive, invece, il regime della temporanea esportazione, anche se con un utilizzo fortemente limitato. La riforma doganale, approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 marzo e ora al vaglio delle Commissioni parlamentari, modifica i regimi speciali previsti dal vecchio Testo unico delle leggi doganali (d.p.r. 43/1973), promuovendo un miglior coordinamento con la normativa unionale.
Le semplificazioni doganali previste dal Tuld. Uno degli obiettivi della riforma doganale è la riscrittura della normativa nazionale, al fine di realizzare un maggiore coordinamento con la normativa europea, contenuta nel Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013, Cdu) e nei suoi regolamenti delegato e di esecuzione (Reg. UE 2446/2015 e Reg. UE 2447/2015). È in questo contesto che si inseriscono le modifiche ai regimi doganali speciali previsti dal Testo Unico delle leggi doganali (d.p.r. 43/1973). Nell’attuale formulazione, il Testo unico prevede, infatti, due diversi regimi doganali, non contemplati, invece, dalla normativa UE. In particolare, l’art. 214 Tuld consente agli uffici doganali di autorizzare la temporanea importazione o esportazione di beni quali veicoli, contenitori, strumenti, macchine, prodotti, materiali vari e bestiame destinati al traffico internazionale, previa prestazione di un’adeguata cauzione. La temporanea esportazione consente la spedizione temporanea di merci nazionali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea per un determinato periodo di tempo, con l’obbligo di reimportarle senza che abbiano subito modifiche sostanziali. La temporanea importazione consente, invece, l’introduzione provvisoria di merci provenienti da Paesi terzi nel territorio doganale dell’Unione europea con esonero totale o parziale dai diritti doganali. Le merci ammesse a tale regime dovevano essere riesportate entro un determinato periodo, senza subire trasformazioni sostanziali.
Le modifiche introdotte dalla riforma. L’art. 72 delle nuove Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione modifica i regimi speciali previsti dal Tuld, allineando la normativa italiana alla disciplina UE, allo scopo di assicurare maggiore coerenza e uniformità a livello unionale.
La riforma abbandona l’istituto della temporanea importazione e modifica radicalmente il regime di temporanea esportazione.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione disciplinano il solo regime di temporanea esportazione delle merci unionali destinate a essere reimportate tal quali, subordinandolo al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali e limitandone l’applicazione a specifiche fattispecie. Un regime che sopravvive, nonostante non sia espressamente previsto dal Codice doganale. A livello unionale, infatti, la temporanea esportazione può essere assimilata al regime del perfezionamento passivo, anche se quest’ultimo è previsto per utilizzi e finalità differenti.
Nello specifico, l’art 72 prevede che l’Agenzia delle dogane può autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale destinata a essere reimportata tal quale da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre esigenze simili. Tra le possibili destinazioni previste dalla norma non compare più la possibilità di impiegare i beni all’interno di un processo produttivo. A differenza della precedente formulazione, infatti, le nuove Disposizioni complementari al Cdu non fanno più riferimento alla movimentazione di merci destinate all’esecuzione di lavori o alla produzione di beni o servizi.
La riforma doganale introduce, inoltre, un limite temporale, stabilendo che i beni possono rimanere vincolati alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell’interessato.
Aspetti critici e chiarimenti necessari. Rispetto alla versione del Tuld, la riforma elimina la possibilità di inviare i beni all’estero con la finalità di utilizzarli per l’esecuzione di lavori o la produzione di beni. Una modifica che solleva alcune perplessità per quanto riguarda la destinazione da attribuire a quei beni che gli operatori economici hanno già temporaneamente esportato per fini industriali. In attesa di un eventuale intervento chiarificatore, la soluzione potrebbe essere fornita dal Codice doganale dell’Unione che disciplina l’istituto della reintroduzione in franchigia (art. 203, Cdu), consentendo alle merci non unionali di essere reintrodotte entro tre anni senza pagamento dei dazi all’importazione. Il Codice doganale disciplina, inoltre, il regime di ammissione temporanea attraverso il quale è possibile lo spostamento in entrata di merci non unionali per un particolare uso nel territorio unionale da riesportare senza aver subito alcuna modifica.
Dotazioni di bordo e forniture di bordo. La riforma doganale interesserà anche le provviste e le dotazioni di bordo per l’approvvigionamento di navi e aeromobili (articolo 74 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice dell’Unione). Lo schema di decreto modifica l’articolo 252 Tuld, specificando e aggiornando la definizione di tali categorie di beni. Le provviste di bordo comprendono tutte le merci impiegate a bordo di navi o aeromobili ritenute indispensabili per il normale funzionamento e la manutenzione del mezzo, inclusi il consumo dell’equipaggio e dei passeggeri e l’alimentazione degli organi di propulsione. Le dotazioni di bordo, invece, si riferiscono a macchinari, attrezzi, arredi e altri oggetti utilizzabili più volte, destinati all’ornamento o al funzionamento del mezzo di trasporto. La definizione fornita dal Tuld è rilevante anche in materia di accise, per individuare le ipotesi di esenzione. La riforma specifica che per le provviste e dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione dimostra l’effettivo imbarco delle merci, ai sensi della normativa doganale unionale.