Pubblicato su “Italia Oggi” 31/07/2024
di Sara Armella e Giovanni Bellotti

Con la riforma doganale cambia anche la disciplina accise: lo schema di decreto, ormai in via di approvazione, riorganizza il quadro normativo attuale, modificando e integrando il Testo unico accise. Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione del reato di sottrazione all’accertamento e al pagamento delle accise sui tabacchi lavorati, con la nuova sanzione della pena detentiva da due a cinque anni. Altro aspetto centrale è l’introduzione delle violazioni previste dal Testo unico (d.lgs. 504/95) nell’elenco dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione del d.lgs. 231/2001. Una modifica che rende indispensabile per le imprese un nuovo aggiornamento del modello organizzativo 231.

Responsabilità delle società estesa ai reati sulle accise. Una delle novità più rilevanti in materia di accise, è l’estensione dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. 231/2001 a tutte le violazioni penalmente rilevanti in questo settore (art. 4, schema di decreto).

Il d.lgs. 231/2001, com’è noto, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tra le sanzioni previste da tale decreto rientrano, ad esempio, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi. A queste si aggiungono anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

L’introduzione delle violazioni previste dal Testo unico accise (d.lgs. 504/1995, TUA) tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001 avrà, pertanto, importanti ripercussioni sulle imprese, che rischiano di incorrere in pesanti sanzioni nel caso in cui sia commessa una violazione penalmente rilevante in materia di accise.

Per le aziende diventa indispensabile dotarsi di un modello 231 che preveda best practice specifiche, volte a evitare di incorrere nella commissione di un illecito nel settore delle accise. La mappatura dei rischi e la previsione di azioni volte a prevenire la commissione di un illecito dovranno concentrarsi ora anche sui reati contemplati dal TUA.

 I tabacchi lavorati al centro della riforma delle accise. Nel decreto legislativo sulla riforma doganale, ormai in fase di approvazione, sono previste importanti modifiche al Testo unico accise che incideranno sensibilmente sulla disciplina sanzionatoria per i tabacchi lavorati, in coerenza con quanto già previsto per i prodotti energetici, ossia gas e carburanti. Le nuove misure rappresentano un chiaro indizio dell’importanza legata al gettito erariale derivante dai tabacchi, che, secondo le stime dell’Agenzia delle dogane, si attesta intorno ai 15 miliardi nel 2023.

La riforma doganale modifica e integra il TUA, prevedendo l’introduzione di un nuovo illecito, che sanziona, con la detenzione da due a cinque anni, la sottrazione di tabacchi lavorati, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento delle accise (nuovi artt. 40-bis e seguenti del TUA).

L’intervento nasce dalla necessità di riorganizzare l’attuale quadro normativo sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti i tabacchi lavorati, attualmente contenuto nel Testo unico delle leggi doganali e nella legge n. 907/1942, sul monopolio di sali e tabacchi.

La riforma introduce una disciplina sanzionatoria specifica e organica, introducendo una sanzione ad hoc, che rappresenta una norma di “chiusura” delle casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali, in materia di accise sui tabacchi lavorati.

Nello specifico, con l’art. 40-bis TUA è introdotto il nuovo illecito, penale e amministrativo, di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati. Il contrabbando di tabacchi lavorati non unionali rimane, invece, disciplinato nel nuovo testo normativo doganale.

Il nuovo illecito, a forma libera, punisce le innumerevoli modalità con cui può essere realizzata l’evasione dell’accisa, andando in tal modo a disciplinare anche le casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali.

Altra importante novità riguarda le ipotesi in cui il contrabbando non si realizza, ma resta allo stato di “tentativo”. In questo caso, la riforma applica stessa pena prevista per il reato consumato, in coerenza con quanto previsto anche in ambito doganale.

La nuova disciplina sanzionatoria. La riforma ridefinisce il reato di contrabbando nel settore dei tabacchi, con nuove sanzioni graduate in ragione dell’entità della violazione. In particolare, in caso di introduzione o vendita di quantità superiori ai 15 kg convenzionali è prevista la reclusione da due a cinque anni, oltre all’applicazione delle aggravanti in caso di associazione a delinquere (art. 86 delle nuove disposizioni nazionali).

La sanzione penale non si applica se la violazione ha ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato inferiore ai 15 kg convenzionali e se non ricorrono altre circostanze aggravanti (previste dal nuovo art. 40-ter TUA). In tal caso, la violazione è punita con una sanzione amministrativa, che può variare dai 500 euro, se i quantitativi di tabacco sottratti ad accertamento non superano i 200 grammi, ai 1.000 euro, se il quantitativo rimane al di sotto della soglia dei 400 grammi. Si applica, invece, una sanzione compresa tra i 3.000 e i 30.000 euro, parametrata alla gravità della violazione e alle modalità della condotta, nel caso in cui il quantitativo dei tabacchi lavorati sottratti ad accisa non sia determinato.

Molto importante è la previsione dell’applicazione della confisca, anche per equivalente.

Da segnalare, inoltre, che il decreto aggiorna il trattamento sanzionatorio previsto per i prodotti succedanei da fumo (art. 62-quater TUA), i prodotti che contengono nicotina senza combustione e inalazione (art. 62-quater.1 TUA) e i prodotti accessori ai tabacchi da fumo (art. 62- quinquies TUA). Per tali prodotti si applicano le medesime disposizioni previste per i nuovi illeciti sui tabacchi lavorati.

Vendita non autorizzata di tabacchi lavorati. Introdotte anche nuove sanzioni per la vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione e per l’acquisto da persone non autorizzate alla vendita. Nello specifico, il venditore di tabacchi lavorati privo della necessaria autorizzazione è punito con una sanzione compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro. Tale sanzione è ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco è inferiore a 250 grammi.

È prevista una specifica disciplina sanzionatoria anche per il compratore. Le sanzioni, infatti, non si applicano soltanto al venditore non autorizzato, ma colpiscono anche a chi acquista tabacchi lavorati da un rivenditore privo della necessaria autorizzazione. Nello specifico, il consumatore può incorrere in una sanzione compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro, ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco non supera i 500 grammi.

Sia per il venditore che per il compratore, la pena può arrivare fino all’arresto, se il quantitativo di tabacco lavorato è superiore ai limiti individuati dal decreto (art. 40-quinquies TUA).

In caso di vendita non autorizzata di tabacchi lavorati, può essere disposta, infine, la chiusura dell’esercizio o la sospensione della licenza o dell’autorizzazione. La riforma prevede, infatti, che se i titolati o i dipendenti di un esercizio commerciale o pubblico detengono o cedono tabacchi lavorati in violazione delle norme previste dal TUA e dal nuovo codice doganale nazionale, o da altre leggi speciali, può essere disposta la chiusura dell’esercizio o la sospensione della licenza o dell’autorizzazione.

Disciplina ad hoc per le sigarette elettroniche. In sede di approvazione della riforma doganale, le Commissioni finanze di Camera e Senato hanno chiesto di introdurre una norma ad hoc sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide e privi di tabacco.

In particolare, il parere favorevole espresso sul d.lgs. di attuazione della riforma fiscale, votato il 10 luglio scorso, è condizionato all’introduzione di un’apposita norma che aggiorni le disposizioni vigenti mediante l’introduzione della categoria specifica e separata per i “prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina”. L’obiettivo è quello di allineare le categorie di prodotti soggetti ad accise alle categorie merceologiche individuate dalla Nomenclatura combinata UE (aggiornata dal Reg. UE 2021/1832).

Un coordinamento normativo che richiederà anche l’aggiornamento delle disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura, vendita e immissione in consumo, nonché in relazione alle disposizioni sull’Iva. Dovranno essere previste, inoltre, misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato e garantire la tutela della salute, nonché un divieto di vendita ai minori.