Pubblicato su “Italia Oggi” 13/08/2024
di Sara Armella

Il nuovo testo unico doganale cancella definitivamente l’istituto della controversia doganale, sostituendolo con due strumenti: la richiesta di ripetizione delle analisi e il contraddittorio endoprocedimentale, con il diritto di presentare difese entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale. In questo modo viene ridisegnato un nuovo assetto del diritto di difesa nel corso dell’attività di controllo, non più incentrato sull’istituto della controversia doganale, che le statistiche degli ultimi anni segnalano essere adottata sempre più raramente, tra le 10 e 20 volte in un anno in tutto il territorio nazionale.

La controversia doganale consentiva al contribuente di promuovere un ricorso amministrativo gerarchico, ossia una richiesta, proposta alla stessa amministrazione che ha adottato una decisione, di ottenere la modifica o l’annullamento della stessa. Il ricorso amministrativo poteva essere sollevato esclusivamente nei confronti di una decisione emessa nell’ambito dell’attività di verifica e controllo e solo con riferimento alle contestazioni circa la qualificazione, il valore o l’origine della merce. Contro il provvedimento dell’Ufficio doganale che ha sollevato la contestazione, era possibile richiedere il pronunciamento dell’autorità doganale di grado superiore, attivando una decisione del Direttore regionale.
Nella fase che precede lo svincolo delle merci, poiché le divergenze tra operatori e dogana riguardano essenzialmente le caratteristiche dei prodotti e il loro conseguente inquadramento, assume rilievo un nuovo strumento adottato dal legislatore, rappresentato dalla ripetizione delle analisi.

L’art. 34, comma 2 introduce la previsione della facoltà del dichiarante di chiedere la ripetizione delle analisi di laboratorio effettuate sulle merci oggetto della dichiarazione, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del verbale di analisi. L’esito della ripetizione delle analisi, al pari del primo risultato, deve essere notificato al dichiarante. La richiesta di analisi supplementari rappresenta un’importante possibilità di ottenere un nuovo giudizio tecnico sui prodotti, tutte le volte in cui l’operatore non ritenga corretto l’esito delle prime analisi svolte. Rispetto alla controversia, che implicava una valutazione tecnico-giuridica da parte dell’ufficio di vertice a livello territoriale, le analisi di laboratorio rimangono a un livello di approfondimento e valutazione esclusivamente tecnico, con maggiori possibilità di un ribaltamento delle prime valutazioni peritali, in quanto prive di fattori valutativi di natura diversa.

Il nuovo testo unico introduce un obbligo generalizzato e senza eccezioni di redazione di un verbale di constatazione da parte dell’Agenzia delle dogane da notificare alla parte, in caso di: mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime; merci oggetto di divieti o restrizioni; determinazione di un importo dei diritti di confine diverso dalla dichiarazione. La nuova disciplina prevede sempre una “messa a terra” dei rilievi delle autorità doganali, sia nei casi in cui questi rappresentino il presupposto di una successiva revisione dell’accertamento che nel caso in cui si sostanzino nella contestazione di un illecito, amministrativo o penale, la cui informativa verrà trasmessa alle autorità competenti. Nei confronti del verbale di constatazione è previsto il diritto di presentare osservazioni e difese nel termine di trenta giorni, con l’obbligo di motivazione rafforzata dell’accertamento nel caso in cui non siano state accolte le difese dell’operatore.