Pubblicato su “QuotidianoPIÙ” del 23/08/2024
di Sara Armella
Nuove norme per assicurare l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche strategiche. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 189 del 13 agosto 2024) la legge 115/2024, che converte, con modifiche, il decreto legge 25 giugno 2024, n. 84, allineando il nostro ordinamento agli obiettivi previsti dal Reg. UE 2024/1252
Adeguamento alla disciplina europea sulle materie prime critiche
Il d.l. 84/2024, convertito dalla legge 115/2024, istituisce un importante programma di protezione e sviluppo del trattamento delle materie prime critiche e strategiche, confermando l’importanza economica di tali prodotti e il loro ruolo fondamentale nella realizzazione di una transizione verde e digitale.
Tale normativa mira ad allineare il quadro giuridico nazionale agli obiettivi previsti dall’Unione europea con il Regolamento UE 2024/1252 (Critical Raw Materials Act), che introduce una disciplina armonizzata sul commercio e la produzione di materie prime critiche, promuovendo un nuovo approccio volto a garantire la sicurezza e la sostenibilità nell’approvvigionamento di tali beni.
L’obiettivo, infatti, è quello di incentivare la produzione in modo autosufficiente, promuovendo l’estrazione, la trasformazione e il riciclaggio di prodotti come metalli, minerali e materiali naturali che presentano un elevato rischio in termini di approvvigionamento.
Per raggiungere questo obiettivo, la nuova normativa istituisce un sistema di governance che potenzia le catene di approvvigionamento e facilita lo sviluppo di progetti strategici attraverso l’implementazione di procedure di autorizzazione più snelle. Viene introdotto anche un nuovo programma di esplorazione nazionale e rafforzato il Fondo nazionale del Made in Italy.
Cosa si intende per materie prime critiche e strategiche?
Oggetto del d.l. 84/2024, convertito dalla legge 115/2024, sono le materie prime critiche considerate di interesse strategico. Si tratta di prodotti di grande importanza economica per l’Unione europea, essendo particolarmente difficili da reperire e mancando validi sostituti a prezzi accessibili.
Ogni anno la Commissione UE redige una lista delle materie prime considerate critiche. Sono 34, attualmente, gli elementi indicati, fra i quali figurano il litio, il tungsteno, il nichel, il tantalio, il boro, il rame, ecc. Tali materie prime sono per lo più ottenute al di fuori del territorio unionale, rendendo quasi impossibile la completa autosufficienza produttiva dell’UE. In particolare, la Cina contribuisce al 100% delle forniture di terre rare pesanti (c.d. REE), la Turchia al 98% dell’approvvigionamento di boro e il Sud Africa al 71% delle forniture di platino.
L’Unione europea mira a incrementare, entro il 2030, il consumo annuo di materie prime critiche provenienti, in buona parte, dalle estrazioni, trasformazioni e riciclaggi in UE, stabilendo, a tale scopo, che il consumo di ciascuna materia prima critica proveniente da Paesi extra-UE non dovrà essere maggiore al 65% del consumo annuo. Garantire l’autonomia attraverso l’accesso e la trasformazione delle materie critiche rappresenta, inoltre, un’ulteriore via per raggiungere gli obiettivi di transazione ecologica fissati dal Green Deal europeo, da realizzare entro il 2050.
Riconoscimento dei progetti strategici
Il decreto in commento introduce una nuova procedura per il riconoscimento del carattere strategico delle materie prime critiche (art. 2).
In particolare, soltanto con il conferimento, da parte della Commissione europea, del carattere strategico, i progetti di ricerca, estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime strategiche assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale. Le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione vengono considerati “di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”.
È il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della Difesa, dall’Autorità delegata e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, che deve esprimersi riguardo alla presenza di eventuali ostacoli all’approvazione delle richieste, presentate alla Commissione europea, per il riconoscimento del carattere strategico di tali progetti. Deve essere sentita, inoltre, la Regione interessata, in caso di progetti sulla terraferma.
Punti unici nazionali di contatto
Presso i ministeri competenti, sono istituiti tre punti unici nazionali di contatto per il rilascio delle autorizzazioni e abilitazioni necessarie all’estrazione, riciclaggio o trasformazione di materie prime critiche strategiche (art. 3-5). Il termine massimo per il rilascio di tali autorizzazioni è fissato in 18 mesi per l’estrazione e 10 mesi per il riciclaggio o la trasformazione.
Competente per il rilascio dei titoli autorizzativi o abilitativi per l’estrazione e il riciclaggio è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, mentre il Ministero delle imprese e del Made in Italy si occupa delle autorizzazioni relative ai progetti di riciclaggio.
Monitoraggio delle materie prime critiche
Tra gli obiettivi del legislatore vi è anche il monitoraggio delle materie prime critiche nel territorio nazionale.
In particolare, all’interno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, con il compito di monitorare, non solo gli aspetti economici, tecnici e strategici delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, ma anche il livello delle eventuali scorte disponibili di ogni materia prima, valutandone la sicurezza complessiva (art. 6).
Ogni tre anni, il Comitato tecnico elabora e sottopone all’approvazione del CITE un Piano Nazionale delle materie prime critiche, nel quale sono elencati in modo organico le azioni da intraprendere, le fonti di finanziamento disponibili e gli obiettivi da raggiungere.
All’ISPRA (Servizio Geologico d’Italia) è affidato invece il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione, che avrà ad oggetto la mappatura dei minerali, le campagne geotermiche, le indagini geognostiche, l’elaborazione dei dati raccolti durante l’esplorazione generale (art. 10).
Semplificata la ricerca di materie prime critiche
Considerato che per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche non vi sono potenziali effetti negativi sull’ambiente, l’art. 7 del decreto in commento stabilisce che non è necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità prevista dal testo unico ambiente (art. 19, d.lgs. 152/2006) né la valutazione di incidenza, nel caso in cui l’attività di ricerca non superi i due anni e sia effettuata con le seguenti modalità: rielaborazione e analisi dei dati esistenti; preparazione di carte geologiche di dettaglio; analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti; prelievo di campioni in gallerie o aree minerarie preesistenti; analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati; prospezioni geofisiche; campionamento dei sedimenti dei corsi d’acqua; rilievi geofisici da veicolo mono-ala (droni); campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti.
Il punto di contatto creato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica riceverà le notifiche riguardanti i permessi di ricerca per materie prime strategiche. Successivamente, tali informazioni saranno trasmesse al Comitato tecnico. Le attività di ricerca possono essere avviate dopo 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione.
Obbligo di versare una percentuale del valore della produzione
I concessionari dei progetti strategici che riguardano la trasformazione di materie prime critiche sono tenuti a versare ogni anno una percentuale del valore del prodotto, compresa tra il 5% e il 7%. Questa aliquota sarà destinata allo Stato per i progetti offshore, mentre per quelli su terraferma il contributo sarà ripartito tra lo Stato e la regione in cui si trova il giacimento. I fondi raccolti confluiranno nel Fondo nazionale del Made in Italy e saranno utilizzati per finanziare investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per il Paese.
Promozione degli investimenti: modificato il Fondo nazionale del Made in Italy
Il Fondo nazionale del Made in Italy, creato presso il Ministero dell’economia e delle finanze, viene ampliato per includere il sostegno alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche, oltre alla valorizzazione delle infrastrutture connesse (art. 10). Le risorse del Fondo possono essere incrementate da contributi di enti pubblici e utilizzate per investimenti in società italiane non bancarie o finanziarie, inclusi asset immobiliari funzionali alle filiere strategiche. Inoltre, il Fondo può avere più gestori, con un tetto annuale di 2,5 milioni di euro per le commissioni.
Altre previsioni
Sono previste, inoltre, alcune disposizioni in materia di recupero delle risorse minerarie dai rifiuti estrattivi (art. 9) e sulla corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati (art. 9-bis). In particolare, la legge di conversione proroga al 31 dicembre 2026 il termine per la comunicazione al GSE da parte di alcuni impianti fotovoltaici per partecipare a sistemi collettivi di gestione dei RAEE, e introduce nuove finestre temporali per tali comunicazioni a partire dal 2025.
Sono previste, infine, alcune misure urgenti per l’approvvigionamento di rottami ferrosi e altre materie prime critiche (art. 14). In sede di conversione, la legge 115/2024 ha previsto anche ulteriori disposizioni per l’approvvigionamento urgente delle materie prime essenziali per le filiere produttive del Made in Italy non coperte dal regolamento UE 2024/1252.