Pubblicato su “QuotidianoPIÙ” del 04/10/2024
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2024 n. 232, il D.Lgs. 141/2024 sulla riforma doganale. Numerose le novità: revisione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale rende indispensabile un’attenta revisione delle strategie di business e degli strumenti di mitigazione del rischio. Importanti modifiche anche in materia di accertamento, controlli e rappresentanza doganale.
Le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione
Con la pubblicazione della riforma doganale in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore da oggi, 4 ottobre 2024, le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione.
Il nuovo testo abroga e sostituisce il Testo unico della legge doganale (d.p.r. 43/1973) e numerose altre leggi speciali, come il regio decreto n. 65/1896, realizzando un complessivo riassetto del quadro normativo, che finalmente adegua la normativa nazionale al diritto europeo. I 352 articoli del Tuld vengono ora sostituiti dai 122 articoli delle nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione.
La riscrittura della normativa doganale nazionale era un obiettivo da tempo atteso. Dall’entrata in vigore del Tuld, gli scambi con l’estero hanno subito trasformazioni epocali: la nascita del mercato unico europeo e il superamento delle frontiere tra gli Stati membri UE, la globalizzazione e l’aumento degli scambi con l’estero, la telematizzazione delle procedure doganali e le tensioni geopolitiche hanno reso necessaria una profonda revisione degli istituti e delle procedure doganali.
Molti dei 352 articoli del Tuld risultavano già superati seguito dell’entrata in vigore, il 1° maggio 2016, del Codice doganale dell’Unione europea (Reg. UE 952/2013 dei relativi regolamenti delegato e di esecuzione, Reg. UE 2446/2015 e 2447/2015).
Per esempio, tra le definizioni del Tuld compariva ancora una nozione di “linea doganale” italiana, nonostante da tempo l’Unione europea abbia abolito le frontiere tra i Paesi membri UE. La riforma introduce, invece, una nuova definizione di “linea di vigilanza doganale”, che considera la somma dei territori dei singoli Stati membri.
La modifica dell’apparato sanzionatorio
Una delle novità più rilevanti riguarda la revisione delle sanzioni doganali. In particolare, la novità più significativa è rappresentata dall’introduzione di un vaglio preventivo obbligatorio da parte dell’autorità giudiziaria. Le Dogane dovranno trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria in tutti i casi in cui l’ammontare dei diritti di confine accertati, distintamente considerati, superi i 10 mila euro o in presenza di una delle circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88, comma 2).
Tale modifica rende indispensabile per le imprese che operano nel commercio internazionale, l’adozione di un modello 231 per il settore doganale.
Avere un modello organizzativo aggiornato in grado di coprire i rischi e le responsabilità degli scambi internazionali e rispettare tutte le procedure interne è indispensabile per non incorrere nelle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.
Saranno molto più frequenti i casi in cui l’Agenzia delle dogane trasmetterà una notizia di reato all’Autorità giudiziaria e, in particolare, all’European Public Prosecutor Office (EPPO), competente in materia di diritti doganali.
Soltanto se, a seguito del vaglio preliminare, l’Autorità giudiziaria non ritiene sussistenti gli elementi del dolo, ritrasmetterà gli atti alla Dogana, per l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
La riforma riduce le sanzioni amministrative applicabili, ora comprese tra l’80 e il 150% dei diritti di confine (art. 96, comma 14), con una sensibile diminuzione rispetto alle sanzioni previste dall’art. 303 Tuld, che arrivavano invece fino a 10 volte l’importo dei diritti contestati. Tale sanzione, inoltre, può essere ulteriormente ridotta in presenza di alcune attenuanti.
Novità procedurali e potenziamento del Sudoco
A livello procedurale, si segnala l’abolizione della controversia doganale. La riforma chiarisce, inoltre, la distinzione tra controllo e accertamento a posteriori.
Ampio spazio, nella fase di controllo, è riconosciuto alla Guardia di finanza, anche fuori dagli spazi doganali, con l’espressa previsione di un costante coordinamento tra quest’ultima e l’Agenzia delle dogane, per evitare sovrapposizioni o reiterazione di verifiche.
Per quanto riguarda l’individuazione delle merci da sottoporre a controllo, all’attuale sistema di analisi dei rischi, si affianca la possibilità di effettuare visite saltuarie delle merci, non oggetto di visita, su iniziativa dei responsabili degli uffici dell’Agenzia o dei funzionari delegati.
Potenziato anche il Sudoco, lo sportello unico dei controlli che assicura un’interfaccia unica per tutte le amministrazioni coinvolte nelle procedure internazionali, con l’obiettivo di snellire le attività di controllo di competenza dei diversi enti pubblici.
La riforma dedica particolare attenzione al diritto al contraddittorio degli operatori interessati da un controllo doganale. All’esito della verifica, i funzionari dovranno redigere un verbale di constatazione. Adeguandosi alla norma europea (art. 22, Cdu), il decreto legislativo conferma il termine di trenta giorni, anziché in quello generale di sessanta giorni, per presentare osservazioni e richieste.
Altro significativo aspetto, in cui risulta rafforzata la tutela del contribuente, riguarda l’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento: se la parte presenta le proprie osservazioni difensive, l’Ufficio ha l’obbligo di tenerne conto nel provvedimento finale, attraverso una motivazione rafforzata, che deve spiegare le ragioni del mancato accoglimento delle difese dell’operatore.
Novità per la rappresentanza doganale
Nuove importanti novità per la rappresentanza doganale: in materia di rappresentanza diretta è introdotto l’obbligo di un mandato scritto tra operatore e rappresentante doganale. Estesa, inoltre, la rappresentanza diretta, che il Tuld riservava soltanto agli spedizionieri, in presenza di specifici standard etici e professionali. Tali requisiti si ritengono soddisfatti se il richiedente è un doganalista, un Cad o un soggetto in possesso della certificazione AEO.
Modificato anche l’esame di Stato per la qualifica di doganalista, che sarà con cadenza annuale e con nuove materie di studio obbligatorie.
Significativi cambiamenti anche per la rappresentanza doganale indiretta, in relazione all’Iva all’importazione, che è considerata diritto di confine. La previsione espressa di un perimetro di responsabilità molto esteso per il rappresentante indiretto incentiva le imprese verso la scelta della rappresentanza diretta. Nel caso in cui le condizioni contrattuali dei mandanti impongano la forma indiretta, la limitazione dei rischi passa attraverso la scelta del deposito doganale o del regime 42, istituti per i quali non opera la solidarietà del rappresentante indiretto.