Pubblicato su “Italia Oggi” 05/10/2024
di Sara Armella – Tatiana Salvi

Con la riforma della normativa doganale aumenta il rischio di contestazioni penali sia per le imprese che effettuano acquisti da Paesi extra UE che per i rappresentanti doganali indiretti. Il d.lgs. 141/2024, in vigore dal 4 ottobre, riscrive completamente le sanzioni doganali, rendendo necessario, per le aziende e per i loro intermediari, un cambio nelle strategie di business e l’adozione di nuovi modelli di mitigazione dei rischi.

Una delle novità più rilevanti della riforma, infatti, è la previsione dell’obbligo, per l’Agenzia delle dogane, di trasmettere la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ogni volta che i diritti di confine, distintamente considerati, siano superiori a 10 mila euro o in presenza di una circostanza aggravante del reato di contrabbando.

Per le violazioni commesse a partire dal 4 ottobre, pertanto, molte irregolarità saranno inizialmente ricondotte nell’astratto ambito delle fattispecie penali. Soltanto se l’Autorità giudiziaria accerterà l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo (e quindi dell’intenzionalità della violazione), il dossier sarà ritrasmesso all’Agenzia delle dogane, per l’irrogazione della sanzione amministrativa.

Il legislatore ha scelto di ancorare al valore dei diritti evasi il passaggio dall’ambito amministrativo a quello penale, allo scopo di limitare la discrezionalità della Dogana nell’individuazione delle fattispecie penalmente rilevanti. Tuttavia, la soglia di punibilità prevista è certamente bassa, soprattutto in relazione all’Iva all’importazione, anche in considerazione del fatto che la Direttiva PIF (Dir. 2017/1371/UE), in materia di sanzioni penali, per l’Iva richiede la contemporanea presenza di due presupposti, rappresentati dalla gravità della violazione, in presenza di un danno complessivo di almeno 10 milioni di euro, e dalla natura intraunionale dell’operazione in frode.

Un altro aspetto di preoccupazione riguarda il contrabbando aggravato, relativamente al quale l’Agenzia delle dogane deve sempre trasmettere la notizia di reato all’Autorità giudiziaria, anche se i diritti di confine evasi non superano i 10 mila euro. La riforma prevede, tra le aggravanti, l’ipotesi in cui il fatto sia “connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione”. Tale circostanza aggravante potrebbe avere una portata potenzialmente vasta, poiché la bolletta doganale è considerata un atto pubblico.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 141/2024 saranno quindi molto più frequenti i casi in cui l’Agenzia delle dogane trasmetterà una notizia di reato all’Autorità giudiziaria e, in particolare, alla Procura europea (European Public Prosecutor Office, EPPO), competente in materia di interessi finanziari dell’Unione. Nella valutazione che dovrà essere operata dal Procuratore assumeranno rilievo tutte le circostanze volte a escludere la presenza del dolo, tra cui principalmente l’adozione di protocolli interni adeguati e aggiornati, il ruolo di pura intermediazione svolto dal rappresentante, l’assenza di vantaggi, il rispetto delle istruzioni fornite dal mandante. Il rappresentante indiretto, se il suo ruolo è riconducibile all’autore mediato, non andrà incontro a un giudizio penale.
Tale modifica rende indispensabile per le imprese che operano nel commercio internazionale e per i loro intermediari, una due diligence delle procedure, dei protocolli e dei contratti di mandato in essere, nonché l’adozione di un adeguato modello, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per prevenire e limitare i rischi di contestazione.