Pubblicato su “QuotidianoPIÙ” del 08/10/2024
di  Sara Armella e Stefano Comisi

La Commissione europea propone di rinviare al 30 dicembre 2025 l’entrata in vigore del Regolamento sulla deforestazione (Reg. UE 2023/1115, EUDR). Non si fermano, tuttavia, i lavori della Commissione per garantire una futura efficace applicazione delle disposizioni EUDR. Sono stati pubblicati negli scorsi giorni diversi importanti documenti di orientamento.

La proposta di proroga della Commissione UE

A tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla deforestazione (Reg. EUDR, 2023/1115), in data 2 ottobre 2024, la Commissione europea ha risposto alle preoccupazioni dei principali partner internazionali e delle associazioni di categoria interessate, con un comunicato stampa con cui ha reso noto di aver proposto al Parlamento e al Consiglio UE di rinviare l’entrata in vigore del Regolamento UE 2023/1115.

La natura innovativa dell’EUDR, oltre ai numerosi adempimenti e obblighi richiesti a imprese e professionisti, ha spinto la Commissione UE a suggerire una proroga di dodici mesi, consentendo così di introdurre gradualmente il sistema e garantire fin dall’inizio un’attuazione semplice e agevole.

Il Regolamento UE 2023/1115 ha introdotto, infatti, nuovi rilevanti adempimenti per l’importazione in territorio UE dei prodotti realizzati utilizzando materie prime che contribuiscono al degrado forestale e al disboscamento.

Secondo le stime dell’Organismo delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10% del totale di quelle che restano sul pianeta, un’area addirittura più estesa dell’intera superficie dell’Unione europea. Sul punto il Parlamento europeo ha sottolineato che la progressiva distruzione, il degrado delle foreste e degli ecosistemi naturali nel mondo, nonché le violazioni dei diritti umani, sono legati in larga misura all’espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di materie prime e prodotti di alto consumo.

Le restrizioni riguardano bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Tali prodotti non potranno essere messi a disposizione sul mercato unionale o esportati, a meno che non risultino a deforestazione zero oppure siano stati realizzati nel rispetto della legislazione del Paese di produzione e siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (art. 3, Reg. UE 2023/1115).

Il rinvio rappresenta un’importante occasione per le imprese che devono ancora adeguarsi ai nuovi standard ambientali, grazie anche ai recentissimi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione UE.

Gli obblighi informativi degli operatori

La due diligence al quale gli operatori saranno chiamati a partire da dicembre 2025 comprende la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi informativi e le misure di valutazione dei rischi ambientali collegati alla fabbricazione dei prodotti derivanti dalle materie prime indicate nel Regolamento (art. 8, Reg. UE 2023/1115). Per le grandi imprese, ossia le aziende che occupano più di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo supera i cinquanta milioni di euro (art. 2, d.lgs. 104/2014), la proposta è di rinviare l’entrata in vigore al 30 dicembre 2025. Per le micro e piccole imprese, che non rientrano nelle soglie dell’art. 2 d.lgs. 104/2014, invece, i nuovi obblighi informativi e dichiarativi slitteranno al 30 giugno 2026.

Tali informazioni riguardano, per esempio, la descrizione dei prodotti oggetto di restrizione, la quantità, il Paese di produzione, la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime originarie.

Sulla base delle informazioni e della documentazione acquisita, l’operatore dovrebbe procedere a una valutazione del rischio per stabilire se i prodotti interessati, destinati a essere immessi sul mercato o esportati, non risultino conformi alle disposizioni del Regolamento. Se i prodotti non risultano conformi non potrebbero essere immessi sul mercato, salvo che la valutazione dell’operatore abbia rilevato un rischio nullo o trascurabile (art. 10, Reg. UE 2023/1115).

I documenti di orientamento della Commissione UE

La Commissione europea ha inteso fornire un chiaro orientamento sull’applicazione del Regolamento EUDR, ricercando un’interpretazione uniforme delle nuove disposizioni. Per tale ragione, nelle scorse settimane ha pubblicato sul portale online dedicato alcuni aggiornamenti sulle sanzioni, oltre a chiarimenti quali, per esempio, le definizioni di “degrado forestale”, “operatore” e “immissione sul mercato”.

È stato pubblicato, inoltre, un sistema di trasmissione e monitoraggio delle dichiarazioni di conformità dei prodotti interessati. Per semplificare la compilazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, la Commissione UE ha, infatti, introdotto il c.d. Deforestation Due Diligence Statement Registry, ossia un registro telematico che consente agli operatori di redigere dichiarazioni telematiche e trasmetterle alle Autorità competenti per certificare la conformità dei prodotti EUDR.

Tale piattaforma, inoltre, offre la possibilità di indicare l’origine esatta delle materie prime utilizzate per realizzare i beni importati, attraverso l’uso di mappe o coordinate geografiche, oltre a consentire la gestione elettronica delle dichiarazioni presentate.

Da inizio novembre, sarà possibile registrarsi alla piattaforma e gli operatori potranno iniziare a compilare e trasmettere le proprie dichiarazioni di due diligence. Anche nel caso in cui la proroga dovesse essere confermata, sarà già comunque possibile sperimentare il nuovo sistema.

Il 30 settembre 2024, la Commissione europea è intervenuta pubblicando un ulteriore importante chiarimento, che introduce specifici codici da inserire nelle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione che riguardano beni soggetti al Regolamento EUDR. Tale documento aiuterà gli operatori unionali a certificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di due diligence all’atto di importazione.

Per esempio, gli importatori che avranno effettuato la dovuta diligenza, riscontrando un rischio nullo o trascurabile, saranno tenuti a indicare nella propria dichiarazione doganale il codice C716.

In data 3 ottobre 2024, inoltre, sono state pubblicate delle FAQ aggiornate in risposta alle preoccupazioni che gli operatori e le principali associazioni di categoria del settore avevano espresso nei confronti delle istituzioni europee. Tali linee guida forniscono alcuni chiarimenti su una serie di aspetti pratici che hanno suscitato incertezze tra i professionisti, fornendo a questi ultime risposte utili alla risoluzione dei dubbi operativi.

La Commissione UE, infine, ha introdotto una serie di altri codici che potranno essere utilizzati per dichiarare che i prodotti oggetto di importazione o esportazione non sono soggetti al Regolamento EUDR, oppure che tali merci sono assoggettate a esenzioni previste dalla normativa unionale vigente.