Pubblicato su “Italia Oggi” 08/10/2024
di Sara Armella – Tatiana Salvi

Cambio radicale sulle sanzioni doganali, efficientamento dei controlli e rafforzamento del contraddittorio preaccertativo. Sono queste le novità della circolare dell’Agenzia delle dogane, pubblicata il 4 ottobre, il giorno stesso dell’entrata in vigore del decreto legislativo 141/2024. Al documento è allegata anche una tabella di concordanza tra le disposizioni previgenti, quelle attuali, le norme unionali e i documenti di prassi.

Un ruolo centrale è riconosciuto alla tutela del diritto al contraddittorio: la circolare conferma l’applicazione del nuovo art. 6-bis dello Statuto del contribuente anche alla materia doganale. La norma comporta l’obbligo, anche per ADM, di adottare preventivamente uno schema dell’atto di accertamento, assegnando all’operatore un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni; un’altra novità importante riguarda il diritto dell’operatore di formulare richieste agli uffici, per esempio di accesso agli atti. Come sottolineato dalla circolare, per assicurare un contraddittorio effettivo, ogni atto dovrà contenere un’esaustiva ricostruzione dell’attività svolta e delle valutazioni operate dall’Ufficio, oltre alle motivazioni fattuali e giuridiche che hanno portato alla conclusione dell’attività di accertamento. Con l’importante precisazione che la motivazione dovrà essere rafforzata, ossia esplicitare le ragioni del mancato accoglimento delle difese della parte.

La tutela del diritto al contraddittorio, inoltre, non si limita soltanto alle ipotesi di accertamento a posteriori ma è ora riconosciuta anche in caso di controlli in linea, ossia all’atto dell’operazione doganale. A differenza di quanto previsto dal Tuld, che, in caso di difformità emerse in fase di controllo in linea, consentiva alla Dogana di procedere alla liquidazione provvisoria dei diritti accertati, la riforma prescrive invece una cristallizzazione dei rilievi effettuati e la redazione di un verbale di contestazione da notificare alla parte, per assicurare un contraddittorio effettivo.

Un tema molto discusso riguarda le responsabilità connesse all’Iva all’importazione, che la riforma definisce come un “diritto doganale” (art. 27). La circolare precisa che si tratta di una scelta in continuità rispetto sia al previgente Testo unico (art. 34) sia all’orientamento sempre espresso dall’Agenzia, in sede di accertamento e nei vari contenziosi, fiscali e penali. Non è stato recepito l’orientamento giurisprudenziale, europeo e nazionale, che ha operato una distinzione tra la categoria (doganale) dei dazi e quella (fiscale) dell’Iva, cui corrispondono i differenti presupposti impositivi dell’immissione in libera pratica e in consumo. La circolare richiama, invece, la sentenza 12 maggio 2022, causa C-714/20, la quale, in un giudizio sorto proprio con le Dogane italiane, della Corte di giustizia europea ha riconosciuto agli Stati membri la facoltà di stabilire una specifica responsabilità del rappresentante doganale indiretto per l’Iva all’importazione, in solido con l’importatore, non sulla base della normativa doganale, ma come facoltà prevista dalla disciplina Iva.

Tra le novità delle Disposizioni nazionali complementari al Cdu vi è anche l’espressa esclusione di responsabilità del rappresentante indiretto nei casi di utilizzo del deposito Iva e del regime 42, che si realizza nei casi di immissione in libera pratica di merci estere senza assolvimento dell’Iva, perché destinate all’immissione in consumo in un altro Paese europeo.

Altro tema di interesse riguarda la rappresentanza doganale dei soggetti non residenti: la circolare prevede che, se l’operatore economico non è stabilito nel territorio dell’Unione europea, è obbligatoria la nomina di un rappresentante indiretto, che assume un vincolo di responsabilità solidale per l’esecuzione dell’obbligazione doganale e dell’Iva. Sul punto l’Agenzia, citando le indicazioni ricevute dai servizi della Commissione europea, prevede che il rappresentante indiretto nominato dall’operatore extra Ue non possa nominare, a sua volta, una terza persona come rappresentante doganale diretto, poiché quest’ultimo non agirebbe per conto dell’effettivo importatore della merce.