Pubblicato su “Italia Oggi” 17/10/2024
di Sara Armella – Stefano Comisi
Primo via libera del Cdm alla riforma in ambito doganale ma senza toccare benzina e diesel
Benefici ai soggetti autorizzati distinti in tre livelli
Il testo della riforma accise approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri determina un impatto sul d.lgs. 504/1995 (Testo unico accise, TUA), intervenendo particolarmente sul settore dei soggetti autorizzati, dell’energia elettrica e del gas naturale. Ancora nessun intervento, invece, in materia di accise sulla benzina e sui diesel, nonostante la richiesta della Commissione europea di allineare le due tassazioni, al fine di incentivare l’uso della benzina al posto del più inquinante gasolio.
La principale novità è rappresentata dall’introduzione dei “soggetti obbligati accreditati” (SOAC), i quali potranno beneficiare dell’esenzione, totale o parziale, dall’obbligo di prestare la cauzione per l’esercizio di un deposito fiscale. Tale disciplina, connessa a una serie di agevolazioni e incentivi, trae spunto dalla figura dell’Operatore economico autorizzato (AEO), già da tempo sperimentata nel settore delle dogane. Il beneficio sarà concesso soltanto ai soggetti che dimostrano un alto grado di affidabilità nel regime fiscale delle accise, avrà validità quadriennale, salvo eventuali revoche, e sarà rilasciato in relazione allo specifico settore di attività del richiedente, con la previsione di tre distinti livelli di affidabilità (base, medio e avanzato).
Il decreto di riforma delle accise modifica le modalità di accertamento, liquidazione e versamento sulla produzione e vendita del gas naturale, superando l’attuale sistema basato sul meccanismo di acconto storico. Un altro tema importante è che le dichiarazioni dovranno essere effettuate su base semestrale, non più annuale, e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la liquidazione delle accise dovute. La dichiarazione dovrà riportare l’ammontare in relazione a ciascuna destinazione d’uso, nonché i consumi indicati nelle bollette. Sarà previsto, inoltre, un nuovo sistema fondato su acconti mensili, commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali a fine mese. Questo sistema dovrebbe evitare, da un lato, eccessive esposizioni economiche ed essere maggiormente calibrato all’ammontare del debito di imposta. Dall’altro dovrebbe, invece, rendere più difficili le frodi.
All’interno delle accise dovrebbe, inoltre, essere meglio definita la distinzione tra “usi civili” e “usi industriali”, la quale ora viene sostituita con le parole “usi domestici” e “usi non domestici”. Negli “usi domestici” rientrano una serie di impieghi del gas naturale nelle unità immobiliari, ma anche il gas destinato alla combustione per la produzione di energia elettrica ai fini della cessione a terzi per uso residenziale, oltre al riempimento di serbatori di autoveicoli mediante impianti di distribuzione. Il medesimo sistema di tassazione del gas naturale sarà applicato anche all’energia elettrica, così da garantire un’applicazione omogenea delle disposizioni normative e un corretto monitoraggio dei volumi di elettricità venduti ai consumatori.
Introdotte poi rilevanti semplificazioni in materia di vendita di prodotti alcolici. Ai commercianti al dettaglio non sarà più richiesta la denuncia e il conseguente rilascio della licenza fiscale di esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane, sostituendo tale adempimento con la comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Estesa, infine, da due a quattro anni, la durata delle autorizzazioni per la vendita, a mezzo di patentino, di tabacchi lavorati e prodotti liquidi da inalazione.