Pubblicato su “Italia Oggi” 21/10/2024
di Sara Armella – Tatiana Salvi
Aumenta il rischio di contestazioni penali
Necessario l’aggiornamento dei modelli 231 per i reati doganali e accise
Contestazioni doganali sempre più a rischio di “notizia di reato”: sopra i 10.000 euro di diritti doganali evasi, o in caso di contrabbando aggravato, scatta automaticamente l’indagine penale da parte della Procura europea (EPPO). Le nuove sanzioni doganali, introdotte dal d.lgs. 141/2024, rendono indispensabile adottare uno scudo contro le eventuali responsabilità penali: un’attenta due diligence, un cambio nelle strategie di business, oltre all’adozione di un modello 231 dedicato ai reati doganali. Solo così è possibile escludere subito il dolo e derubricare la contestazione all’ambito amministrativo.
Le nuove sanzioni penali Dal 4 ottobre è in vigore il d.lgs. 141/2024, che realizza una radicale riforma del diritto doganale nazionale, innovando significativamente il quadro sanzionatorio per le violazioni commesse dopo il 4 ottobre 2024.
Per le imprese che si approvvigionano da Paesi extra UE e i rappresentanti doganali indiretti aumenta il rischio di incorrere in una contestazione penale. Le nuove “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione” riscrivono, infatti, il sistema sanzionatorio doganale per le violazioni commesse dopo il 4 ottobre 2024. Si tratta di un cambio radicale che impone alle aziende e agli intermediari di adeguare le proprie strategie di business e adottare, quanto prima, nuovi accorgimenti volti a mitigare i rischi di incorrere in una contestazione doganale. È indispensabile, in particolare, l’introduzione o l’aggiornamento di modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001, oltre a un’attenta due diligence. Soltanto attraverso l’adozione di strumenti di prevenzione e mitigazione dei rischi è possibile dimostrare l’assenza di dolo e derubricare la contestazione penale a illecito amministrativo.
Scudo contro le contestazioni penali La riscrittura delle sanzioni doganali porterà a un aumento delle contestazioni penali. Saranno molto più frequenti i casi in cui l’Agenzia delle dogane trasmetterà una notizia di reato all’Autorità giudiziaria e, in particolare, alla Procura europea (European Public Prosecutor Office, EPPO), competente in materia di interessi finanziari dell’Unione.
La Procura europea è operativa dal 1° giugno 2021 e rappresenta l’Autorità giudiziaria penale inquirente dell’Unione europea. Disciplinata dal Reg. UE 2017/1939 al fine di perseguire, davanti ai Tribunali degli Stati membri, i reati che danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione europea e resa operativa dalla Decisione 2021/856 della Commissione, EPPO coinvolge, a oggi, 22 Stati membri dell’Unione. I Paesi che prevedono un Ufficio della Procura europea saranno 25 entro il 2026, a esclusione di Ungheria e Danimarca.
Il Procuratore dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per la contestazione della condotta in sede penale. Sono dunque rilevanti tutte le circostanze che permettono di escludere il dolo e, dunque, l’adozione di protocolli interni adeguati e aggiornati, il ruolo di pura intermediazione svolto dal rappresentante, l’assenza di vantaggi, il rispetto delle istruzioni fornite dal mandante. Da segnalare, infatti, che il rappresentante indiretto, se il suo ruolo è riconducibile all’autore mediato, non va incontro a un giudizio penale.
È dunque indispensabile che le imprese che operano nel commercio internazionale e i loro intermediari pongano in essere un’accurata due diligence delle procedure, dei protocolli e dei contratti di mandato in essere. Inoltre, al fine di prevenire e limitare i rischi di contestazione gli operatori dovranno adottare un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, ovvero aggiornare quello già esistente al fine di adeguarlo al nuovo panorama sanzionatorio.
Aumentano le notizie di reato Tra le principali novità della riforma vi è la previsione dell’obbligo, per l’Agenzia delle dogane, di trasmettere la notizia di reato all’Autorità giudiziaria in tutti i casi in cui i diritti di confine evasi, distintamente considerati, siano superiori a 10 mila euro, o se ricorre una delle circostanze aggravanti del reato di contrabbando.
Dal 4 ottobre aumenta, quindi, il numero delle notizie di reato. Solo se l’Autorità giudiziaria accerta l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo (e quindi dell’intenzione di commettere il reato), la violazione potrà essere qualificata come illecito amministrativo, con ritrasmissione del fascicolo all’Agenzia delle dogane per l’irrogazione della relativa sanzione.
A differenza del passato, con la riforma l’Agenzia delle dogane non esercita più alcuna discrezionalità nella qualificazione degli illeciti. Il legislatore ha limitato la possibilità, per la Dogana, di scegliere quali condotte da rimettere all’autorità giudiziaria, tracciando il confine tra le due forme di illecito (penale e amministrativo) con un parametro oggettivo, il valore dei diritti di confine evasi. Il legislatore delegato ha scelto, però, di ancorare il passaggio da illecito amministrativo a illecito penale a una soglia (10 mila euro) evidentemente bassa e particolarmente facile da superare, soprattutto in relazione all’Iva all’importazione.
Occorre considerare, inoltre, che la previsione di una soglia di 10.000 euro sia in relazione ai dazi che in relazione all’Iva (separatamente considerati) non sembra coerente con quanto previsto dalla Direttiva PIF (Dir. 2017/1371/UE), in materia di sanzioni penali. Tale Direttiva, infatti, prevede la soglia dei 10.000 euro soltanto in relazione ai dazi doganali. Con riferimento all’Iva, invece, la Direttiva PIF richiede la contemporanea presenza di due presupposti, rappresentati dalla gravità della violazione (per cui è necessario che si verifichi un danno complessivo di almeno 10 milioni di euro) e dalla natura intraunionale dell’operazione in frode (per cui devono esservi almeno due Stati membri coinvolti).
Altro aspetto di particolare criticità riguarda il contrabbando aggravato. Come anticipato, al ricorrere di una delle circostanze aggravanti previste dal nuovo Tuld l’Agenzia delle dogane deve trasmettere la notizia di reato all’Autorità giudiziaria, anche se si tratta di violazioni in cui diritti di confine evasi sono inferiori a 10 mila euro. Una delle aggravanti previste, consiste nella realizzazione del contrabbando in connessione con “altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione”. Una circostanza che è destinata ad avere ampia applicazione a livello pratico, in quanto la bolletta doganale è considerata un atto pubblico.
Il nuovo contrabbando Cambiano anche le fattispecie di contrabbando. Il nuovo Tuld introduce due macro-categorie di reato, distinguendo tra omessa e infedele dichiarazione. Commette un’ipotesi di omessa dichiarazione chi, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale o sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali o chi fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. Realizza il reato di omessa dichiarazione, inoltre, chi detiene merci non unionali per le quali non sia in grado o rifiuti di dimostrare la legittima provenienza o quando le prove addotte siano inattendibili (art. 78 nuovo Tuld). Si realizza, invece, l’infedele dichiarazione in presenza di una dichiarazione di qualità, quantità, origine (ora espressamente indicata dal legislatore delegato) e valore della merce, nonché di ogni altro elemento necessario per l’applicazione della tariffa doganale e per la liquidazione dei diritti, non corrispondente all’accertato (art. 79 nuovo Tuld).
Aggiornato anche il catalogo di reati-presupposto del d.lgs. 231/2001 La riforma doganale interviene anche in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, modificando i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001. Tra i reati che possono dare origine a una contestazione 231, accanto al contrabbando, la riforma introduce anche i reati in materia di accise.
Da segnalare anche l’estensione delle sanzioni interdittive applicabili all’ente, in caso di contrabbando con omesso versamento di imposte o diritti di confine per importi superiori a centomila euro: oltre alle sanzioni interdittive già previste (divieto di pubblicizzare beni o servizi, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi) le aziende rischiano ora anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
Illeciti e sanzioni | Cosa è cambiato |
Nuovi criteri di distinzione tra illecito penale a amministrativo | L’Agenzia delle dogane trasmette il fascicolo all’autorità giudiziaria (EPPO) ogni volta che i maggiori diritti contestati superano i 10.000 euro o in presenza di circostanza aggravanti |
Il ruolo di EPPO | Spetta all’Autorità giudiziaria determinare la sussistenza del dolo e dunque procedere in sede penale, ovvero in caso di mera colpa, e assenza di circostanze aggravanti, restituire il fascicolo all’Agenzia |
Reati presupposto | Gli illeciti in materia doganale e accise sono reati presupposto ai fini della L. 231/2001 e possono determinare la responsabilità amministrativa dell’ente |