Dal 1° gennaio sono operativi i nuovi Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale (ICC) che, come i precedenti, rappresentano fondamentali linee guida per le parti di un contratto di compravendita di beni mobili. La loro diffusione è dovuta al fatto che, superando differenti linguaggi e sistemi normativi, hanno il pregio di definire una serie di clausole contrattuali fondamentali, nei contratti di compravendita internazionale, necessarie per prevenire eventuali contestazioni tra fornitore, acquirente, trasportatore e assicuratore. E’ dunque evidente che, nell’ambito delle forniture internazionali di beni, che sempre più spesso avvengono con semplice scambio di mail, citare tali clausole, anche se in maniera stringata purché chiara, può permettere di evitare numerose problematiche.

Dal punto di vista doganale e fiscale, nonostante gli Incoterms® siano indicati nelle dichiarazioni doganali e nelle fatture, non sono mai richiamati nel testo del codice doganale dell’Unione, né nella disciplina Iva. Sotto il profilo doganale, va rilevato che gli Incoterms® 2020 hanno previsto definizioni più dettagliate in relazione a tutti i costi e le spese inerenti la fornitura di beni, all’interno di nuove sezioni A9/B9 di ciascuna regola. Questa modifica è considerata un miglioramento rispetto alla versione Incoterms® 2010, perché consente in via più immediata l’identificazione degli oneri a carico di ciascuna parte.

Va considerato, però, che tali cambiamenti possono comportare significativi riflessi sul tema del valore della merce, su cui sono liquidati i dazi doganali e l’Iva all’importazione (art. 71, reg. 952/2013, codice doganale dell’Unione europea). Ai fini del valore doganale non va semplicemente trascritto il prezzo della fornitura, perché occorre tenere conto di alcuni specifici elementi di costo che assumono rilievo nella determinazione della base imponibile e che devono essere correttamente dichiarati. Le regole sul valore doganale, infatti, prevedono che alcuni fattori di spesa sono assoggettati ai dazi e all’Iva all’importazione. Si tratta, in particolare, delle spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e dei costi di carico e movimentazione, connessi al trasporto delle merci in importazione. Entrambi questi elementi di spesa incidono sul valore, fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione e indipendentemente dal soggetto a cui fanno carico economicamente (sia esso il fornitore o l’acquirente). Il passaggio alla nuova regola, dove le parti decidano di adottarla, rende pertanto opportuno il controllo delle modalità di determinazione del valore doganale e la verifica della corretta liquidazione della base imponibile, alla luce della nuova clausola contrattuale adottata.

Altro aspetto d’interesse riguarda i diversi livelli di copertura assicurativa, per le clausole CIP (Carriage and Insurance Paid to) e CIF (Cost, Insurance and Freight); in caso di CIP, dal 2020 il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa «A» (massima copertura), un costo che andrà a incrementare il valore doganale dei beni in importazione, con riflessi sia per la liquidazione dei dazi che per l’Iva.

Nessuna significativa novità, invece, sul fronte della clausola ex works (vendita “franco fabbrica”), che continua a essere prevista, nonostante tante problematiche sollevi nei rapporti con l’Amministrazione. In queste operazioni, essendo il trasporto a cura dell’acquirente, diventa spesso difficoltosa, per il cedente, la prova dell’uscita della merce dal territorio nazionale. Tale prova è invece fondamentale per poter trattare l’operazione come non imponibile ai fini Iva (art. 8, lett. b), d.p.r. 633/1972; art. 41, d.l. 331/1993) e, in mancanza di essa, vi è l’accertamento dell’Iva e delle conseguenti sanzioni. Proprio per tale ragione, nelle note di accompagnamento agli Incoterms® 2020, è chiaramente sconsigliato l’utilizzo di tale clausola, in particolare nei trasporti internazionali con mezzi privati, che possono dar luogo a maggiori difficoltà nel reperimento degli elementi di prova a posteriori, in caso di scarsa collaborazione da parte del cliente cessionario.