La Commissione europea, con le linee guida del 30 marzo, interviene sull’emergenza Covid-19 e sulle numerose problematiche al centro dell’attenzione delle molte imprese coinvolte nella manifattura e nella logistica. Le problematiche doganali sono oggetto di costanti aggiornamenti dell’Agenzia delle dogane, che pubblica note e determinazioni con cadenza quotidiana e della Commissione europea, che ieri ha diramato le linee guida in relazione all’emergenza Covid-19, con il duplice obiettivo di rispondere ai tanti interrogativi posti dagli operatori dell’Unione e di tracciare un percorso comune per tutti i governi degli Stati membri.

Un tema di grande interesse riguarda il rilascio delle autorizzazioni, già anticipato dall’Agenzia delle dogane con la determinazione direttoriale 26 marzo 2020, n. 100430. Va chiarito, al riguardo, che la situazione eccezionale determina una concentrazione delle attività sulle questioni più urgenti, ma non blocca il rilascio, per esempio, della certificazione Aeo se è già stato effettuato l’audit presso l’impresa, ciò al fine di proseguire nel percorso di compliance attivato. Inoltre, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle dogane, se le istanze riguardano l’attività di operatori rientranti nei codici Ateco considerati essenziali in questo periodo straordinario, l’Ufficio procede regolarmente al completamento dell’istruttoria.

Di grande interesse la questione dei pagamenti dei debiti doganali: in proposito, la Commissione esclude una sospensione generalizzata, ma invita gli Stati membri a una puntuale applicazione delle norme del Codice doganale dell’Unione (in particolare, gli articoli 45 e 112). Tali norme consentono alle Dogane di sospendere, caso per caso, l’applicazione di una decisione o di concedere una dilazione di pagamento, anche senza interessi o senza garanzia, se ciò determina gravi conseguenze di tipo economico e sociale, circostanza che l’operatore deve essere in grado di dimostrare.

Di particolare importanza è anche la previsione di una deroga all’art. 120 del Codice doganale dell’Unione per permettere agli operatori di prolungare il termine di 90 giorni per la detenzione di merce in magazzino se, a causa di eventi riconducibili all’epidemia, si trovano nell’impossibilità di effettuare lo sdoganamento o la ri-esportazione. In tal caso, gli interessati potranno far valere una causa di forza maggiore per giustificare la situazione di stallo dei prodotti. Ovviamente, specifica la Commissione, ciò non dovrà dare luogo a comportamenti fraudolenti: la merce dovrà rimanere in magazzino e non potrà essere messa in circolazione senza il pagamento dei dazi per l’importazione.

Nella contingenza attuale sono ancora più significative le misure di agevolazione del settore degli scambi economici, duramente colpito dall’attuale situazione di generalizzata chiusura, con un occhio anche sul futuro che seguirà l’emergenza.

Va letta in tal senso la misura delle Dogane, contenuta nella determinazione direttoriale n. 100430 del 26 marzo, in forza della quale gli operatori economici in possesso di Carnet ATA in scadenza possono richiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet, in applicazione dell’art. 251 del Codice doganale Ue.