Il 30 luglio scorso è entrato in vigore il d.lgs. 75/2020, che ha dato attuazione alla c.d. Direttiva PIF (Direttiva Ue n. 2017/1371), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. Obiettivo della Direttiva è armonizzare il diritto penale dei Paesi membri rispetto alle più gravi condotte fraudolente in ambito fiscale, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

Tra le varie modifiche apportate al codice penale, assume rilevanza, ai fini doganali, la trasformazione del reato di contrabbando. Tale delitto è disciplinato dagli artt. 282 a 301 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (Tud, d.p.r. 43/1973). Le fattispecie in esame sono state depenalizzate a illeciti amministrativi a seguito del d.lgs. 8/2016, a eccezione dell’art. 295 Tud, che disciplina le circostanze aggravanti del contrabbando, per le quali è ancora prevista la pena detentiva.

Le disposizioni attuative della Direttiva PIF hanno introdotto una circostanza aggravante speciale, idonea a punire i delitti di contrabbando con la multa non minore a cinque e non maggiore a dieci volte i diritti di confine dovuti, e con la pena di reclusione da tre a cinque anni nel caso in cui la somma complessiva dei diritti di confine da dare sia uguale o maggiore a 100 mila euro. Invece, quando l’ammontare dei diritti di confine è compreso tra 50 mila e 100 mila euro, alla multa va aggiunta la pena della reclusione fino a tre anni.

Un’ulteriore modifica apportata dal decreto in commento, è l’estensione della responsabilità delle società anche al reato di contrabbando. Le persone giuridiche, pertanto, possono incorrere in una sanzione pecuniaria quantificata in relazione alla somma dei diritti di confine non corrisposti. Inoltre, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), d), e) Tuld (d.lgs. 231/2001), ovvero il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.