L’Agenzia delle dogane ha introdotto una nuova procedura di importazione per gli acquisti effettuati mediante piattaforme commercio elettronico, con riferimento a merce di modico valore destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli o limitazioni (determinazione direttoriale 6 ottobre 2020, prot. n. 344910/RU).

La novità riguarda i soggetti che introducono nel territorio nazionale merci non unionali di valore trascurabile (inferiore a 22 euro), utilizzando un’interfaccia elettronica, come un market-place o una piattaforma analoga. Grazie alla nuova determinazione dell’Agenzia, gli importatori potranno ottenere una specifica autorizzazione per accedere a procedure dichiarative con dati ridotti.

Nello specifico, a seguito dei controlli di sicurezza ENS effettuati sulle merci presso l’aeroporto di primo ingresso nel territorio doganale europeo e successivamente al trasporto delle stesse in regime di transito presso i magazzini autorizzati, gli operatori potranno provvedere alle formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato.

Una semplificazione importante è rappresentata dalla possibilità di utilizzare il codice Taric convenzionale (9990 9909 00), senza dover dichiarare la classificazione specifica della merce introdotta. I beni non unionali aventi valore complessivamente inferiore a 22 euro, pertanto, saranno introdotti nel territorio doganale europeo in forma massiva.

Per usufruire di tali agevolazioni, l’operatore deve essere in possesso di una serie di requisiti, ad esempio deve effettuare almeno 50.000 importazioni ogni mese, deve poter tracciare la filiera d’origine del flusso logistico, dotarsi di un sistema di controlli interni e dell’apparecchiatura scanner X-Ray.

Il requisito fondamentale, tuttavia, è che l’importatore sia un Operatore Economico Autorizzato (AEO). La qualifica di Aeo, infatti, è un marchio internazionale di qualità che certifica la competenza e l’elevata professionalità nel commercio internazionale e attesta che l’impresa è affidabile, efficiente e in regola con le norme vigenti del commercio internazionale, finanziariamente e amministrativamente solida e che non si è resa destinataria, in passato, di gravi contestazioni. L’affidabilità dimostrata dall’operatore economico, oltre ad essere un requisito essenziale per ottenere l’autorizzazione in esame, garantisce minori controlli, sia fisici che documentali, da parte dell’Amministrazione.