Non è ammesso il doppio recupero delle accise nel caso di cessione irregolare di prodotti soggetti a tali imposte. È questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia con la sentenza 24 febbraio 2021, C-95/2019, Silcompa.

Nella lunga vicenda esaminata dai giudici europei una società, con sede in Italia, produttrice di alcol etilico, aveva effettuato delle vendite verso la Grecia, in sospensione di accise. Nel 2000, l’Agenzia delle dogane italiana, in seguito ad accertamenti che avevano evidenziato delle irregolarità nei documenti e nei timbri apposti dall’ufficio doganale di Corinto, aveva emesso tre avvisi di pagamento per il recupero delle imposte non versate. Successivamente, nel 2005, anche le autorità doganali greche avevano emesso, per le medesime operazioni, due inviti al pagamento delle accise, in ragione dell’immissione in consumo illecita dell’alcol.

La questione sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia era se fosse ammissibile, ai sensi della normativa unionale, tale doppio recupero dell’imposta

La Corte, con la pronuncia in commento, ha chiarito che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 76/308, in combinato disposto con l’articolo 20 della direttiva 92/12, deve essere interpretato nel senso che se l’organo competente dello Sato membro dell’operatore cedente ha già recuperato le accise a fronte dell’uscita irregolare dei prodotti dal regime sospensivo d’imposta, tale medesima autorità può, altresì, rigettare la richiesta di recupero delle accise presentata dallo Stato membro del soggetto cessionario. In caso contrario, si avrebbe una doppia riscossione delle imposte gravanti su operazioni  riferibili ai medesimi prodotti.