L’Agenzia delle dogane non può rideterminare il valore doganale della merce utilizzando una banca dati a uso interno, senza seguire il rigoroso ordine dei criteri previsti dal Codice doganale dell’Unione europea (reg. 952/2013, cdu). Questo il principio espresso dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza 14 gennaio 2021, n. 37.
La vicenda trae origine da un’attività di verifica eseguita dall’Agenzia delle dogane, che, a seguito della consultazione della banca dati Cognos M.E.R.C.E., ha contestato a una società importatrice un valore doganale maggiore rispetto a quello dichiarato.
La rettifica del valore doganale è stata dichiarata illegittima dalla Commissione regionale, in quanto la Dogana ha errato nel rideterminare il prezzo delle merci importate sulla base di un parametro non riconducibile a nessuno tra quelli enunciati dalla normativa comunitaria.
Al riguardo, gli artt. 70 e seguenti cdu, prescrivono stabiliscono chiaramente che la base imponibile per l’applicazione dei dazi doganali è rappresentata dal valore di transazione. Solo laddove il contribuente non dimostri l’effettivo prezzo di transazione, il valore delle merci può essere rideterminato dalla Dogana attraverso l’utilizzo di criteri alternativi: a) il valore di transazione di merci identiche; b) il valore di transazione di merci similari; c) il valore fondato sul prezzo unitario; d) il valore “calcolato”. Tali criteri devono essere applicati in rigoroso ordine gerarchico, con la conseguenza che soltanto qualora uno di essi non risulti applicabile è consentito adottare quello successivo.