Con la Circolare del 30 giugno 2021, n. 26/D, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sui recenti interventi normativi, in vigore dal 1° luglio 2021, in materia di vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi extraunionali, nonché significative semplificazioni connesse all’e-commerce mediante il cosiddetto “pacchetto Iva digitale”.

Lo scopo è di garantire una riscossione dell’Iva efficace, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi per fornitori, amministrazioni fiscali e consumatori.

Ai fini dell’importazione, tutti i beni spediti nell’UE da un Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale. Per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, provenienti da uno Stato extra UE, è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7), fatti salvi i casi di esclusione.

Per quanto concerne, l’applicazione dell’Iva inerente tali importazioni, sono state introdotte due modalità di assolvimento, alternative al meccanismo ordinario:

  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali all’interno del mercato comunitario; e
  • il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite e consumatori finali di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Tali semplificazioni non possono essere applicate ai prodotti soggetti ad accisa.

L’Agenzia ha chiarito inoltre che il soggetto che intende avvalersi del regime speciale previsto dalle nuove regole Iva per le vendite a distanza, è tenuto a chiedere preventivamente, all’Ufficio delle dogane competente, l’autorizzazione alla dilazione del pagamento della relativa Iva riscossa, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione, salvo eventuale esonero.