Il rappresentante indiretto in Dogana non può essere ritenuto responsabile in solido con l’importatore in relazione all’Iva. Ad affermarlo è la Corte di Giustizia con la sentenza 12 maggio 2022, C-714/20, la quale, confermando l’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha definitivamente chiarito che l’Iva all’importazione non è un tributo doganale.

La vicenda trae origine da alcuni avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle dogane aveva ritenuto solidalmente responsabili per l’Iva sia l’importatore che il rappresentante indiretto. Ad avviso dell’Ufficio, tale imposta rientrerebbe nella nozione di “obbligazione doganale”, giustificando l’applicazione di una responsabilità solidale dello spedizioniere doganale.

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia ha chiarito che il rappresentante indiretto, ossia colui che agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore, può essere considerato responsabile unicamente dell’obbligazione doganale (art. 77, par. 3, Cdu). La responsabilità solidale non può, tuttavia, estendersi al pagamento dell’Iva all’importazione, trattandosi di un tributo di natura interna. Tale imposta, infatti, – pur essendo liquidata e riscossa con modalità operative analoghe a quelle dei diritti doganali – non rappresenta un “dazio”, bensì un tributo interno.

In tal senso, occorre rilevare che si era già espressa la Corte di Giustizia, con la sentenza 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland scarl, chiarendo che l’Iva all’importazione è un tributo di diritto interno.

Il giudice europeo conferma e consolida, pertanto, l’indirizzo già espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui la responsabilità del rappresentante in dogana può riferirsi soltanto all’obbligazione doganale in senso proprio, ossia ai dazi, mentre non può estendersi all’Iva all’importazione (Cass., sez. V, 12 novembre 2019, n. 29195; Cass., sez. V, 24 settembre 2019, n. 23674; Cass., sez. V, 14 febbraio 2019, n. 4384).

La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, che l’articolo 201 della direttiva Iva consente agli Stati membri di prevedere che il rappresentante indiretto possa essere ritenuto responsabile per l’Iva. Tuttavia tale responsabilità dovrebbe essere espressamente prevista da una norma interna sufficientemente chiara e precisa, nel rispetto del principio della certezza del diritto.

Da precisare, infine, che lo spedizioniere doganale non può in nessun caso essere considerato soggetto debitore Iva in relazione a beni di proprietà altrui. Di recente, anche l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul punto, chiarendo che il soggetto passivo Iva è sempre l’effettivo proprietario dei beni (principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13/2021, confermato dalla risposta ad interpello 1° ottobre 2021, n. 644). Il solo soggetto legittimato alla detrazione dell’Iva, anche in caso di accertamento doganale, è infatti l’importatore della merce e non il suo rappresentante doganale.