In tema di esportazioni, in caso di contestazione da parte delle Autorità, la semplice attestazione di avvenuto pagamento di una fattura non può essere considerata un elemento sufficiente per dimostrare in maniera incontrovertibile l’avvenuto trasporto della merce dall’UE. Tale importante principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22 giugno 2022, n. 20078. Come noto, infatti, l’effettiva movimentazione della merce al di fuori del territorio unionale è condizione necessaria per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.p.r. n.633/1972.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha ribadito come l’avvenuto trasporto al di fuori dell’UE dei beni esportati non possa essere dimostrata da documentazione di origine privata, le così dette “prove alternative”, se non in alcuni casi residuali. Per la Corte di Cassazione, infatti, tali documenti possono essere prodotti solo nel caso in cui la Dogana di uscita dal territorio doganale UE, nel corso delle sue normali operazioni, non abbia rilasciato il messaggio informatico convalidante l’esportazione. Si tratta, quindi, dell’eventualità in cui sia avvenuto lo svincolo delle merci, ma l’ufficio doganale di esportazione non abbia ricevuto il messaggio di conferma nei termini previsti dalla legge. Solo in questo caso, quindi, possono essere prodotti gli elementi di prova “alternativi” di origine privata indicati all’art. 796 quinquies del Reg. UE n. 2454/1993. Questi sono, a titolo di esempio, la copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dall’Unione europea oppure una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha trasportato le merci fuori dal territorio doganale unionale. In tutti gli altri casi, ove sussistano elementi presuntivi per ritenere che la merce non sia stata trasportata fuori dall’UE, la destinazione finale deve essere documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili quali, ad esempio, le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione di avvenuta presentazione delle merci in dogana oppure la vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura o, infine, le bolle di accompagnamento.