Secondo Assonime la disciplina delle vendite a catena non impedisce, laddove sussistano i requisiti necessari, l’applicazione della disciplina nazionale in materia di triangolazioni.

La circolare n. 24 del 16 luglio 2022, ha approfondito il tema delle cessioni a catena, fornendo importanti chiarimenti e sollevando alcuni dubbi sulla legittimità delle esenzioni Iva riconosciute agli esportatori abituali.

Il D.lgs. n. 192/2021 ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2006/112 mediante l’inserimento dell’articolo 41-ter nel D.L. n. 331/93. Tale articolo definisce le cessioni a catena quelle caratterizzate da più vendite dello stesso bene mediante un solo trasporto dallo Stato UE di partenza a quello di arrivo.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE, il trasporto del bene all’interno della catena di cessioni è ascrivibile ad una e una sola cessione, ossia quella a cui risulta applicabile l’esenzione Iva prevista dall’articolo 138 della direttiva CE n. 2006/112.

In particolare, la cessione a cui deve essere imputato il trasporto è quella effettuata nei confronti del c.d. operatore intermedio.

Egli non è altro che quel soggetto, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni da sé o tramite un soggetto terzo.

Questo perché, solo l’operazione di cessione nei confronti dell’operatore intermedio può essere considerata come vendita intraunionale, mentre quelle precedenti e quelle successive sono da considerarsi come vendite interne allo stato membro di provenienza o di destinazione delle merci.

Tale criterio d’individuazione viene derogato nel caso in cui l’operatore intermedio sia identificato nello stato membro del primo cedente; infatti, in tale caso, sarà considerata cessione intraunionale non quella effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, ma quella effettuata dall’operatore intermedio al soggetto successivo nella catena.

Diversa è la disciplina delle triangolazioni nazionali; infatti, il d.l. n. 331 del 1993, all’articolo 58, le definisce come quelle operazioni in cui, diversamente da quanto avviene per le vendite a catena, a occuparsi del trasporto sia direttamente il primo cedente. Inoltre, il medesimo articolo prevede la non imponibilità Iva di tale operazione.