Il semplice controllo effettuato dalla licenziante sulla qualità dei prodotti importati non comporta la daziabilità delle royalties. È questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con le sentenze 16 settembre 2022 n. 277 e 23 settembre 2022 n. 291, che, ancora una volta, confermano un indirizzo già espresso in numerose precedenti pronunce (Comm. trib. prov. La Spezia, 28 luglio 2022, n. 230; Comm. trib. prov. La Spezia, 24 maggio 2022, n. 147; Comm. trib. prov. La Spezia, 22 febbraio 2022, n. 52). Tornando su un tema di grande interesse per gli operatori, il giudice tributario conferma che i diritti di licenza non devono essere inclusi nel valore doganale, nel caso in cui la licenziante effettui un controllo sul prodotto importato e non sul produttore.

Com’è noto, il pagamento di diritti di licenza sui beni importati non determina automaticamente l’insorgere della tassazione doganale in quanto, per poter rientrare nei componenti del valore in Dogana, le royalties devono soddisfare le condizioni previste dal Codice doganale dell’Unione europea (art. 71 Cdu, Reg. Ue 952/2013).

In particolare, il corrispettivo dei diritti licenza deve essere aggiunto al valore doganale dei prodotti importati soltanto se il compratore è tenuto a pagarle come “condizione della vendita”, nella misura in cui le stesse non siano già state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare e purché si riferiscano alle merci oggetto di valutazione. Il requisito della “condizione di vendita” è soddisfatto quando il licenziante esercita, di diritto o di fatto, un “potere di costrizione o di orientamento” sul fornitore.

A questo proposito, è necessario distinguere il “controllo sul produttore” dal semplice “controllo di qualità sul prodotto”, che non determina la daziabilità dei corrispettivi per l’utilizzo del marchio. Le verifiche di qualità non configurano, infatti, un “controllo sul produttore”, in quanto non sono idonee a integrare un legame tra il licenziante e i fornitori extra-UE. Tale distinzione assume un ruolo fondamentale, poiché, nel caso in cui è assente un reale e concreto controllo da parte del licenziante sui produttori esteri, i diritti di licenza non sono daziabili.

È necessario, pertanto, analizzare attentamente i testi contrattuali, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti individuati dal Codice doganale dell’Unione europea e, in particolare, per appurare se ricorra la condizione del “controllo sul produttore”.

Negli ultimi mesi, l’Agenzia delle dogane ha avviato un’intensa attività di accertamento sul valore doganale, sottoponendo a controllo numerose importazioni. Per prevenire una contestazione, si consiglia, pertanto, un’attenta due diligence dei contratti in essere.