L’esenzione Iva per navigazione in alto mare non si applica alle imbarcazioni adibite alla ricerca scientifica. Così ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito che le era stato sottoposto in materia di imponibilità Iva.

Il caso di specie riguardava un contratto di gestione armatoriale, con cui un Istituto aveva ceduto in comodato d’uso gratuito un’imbarcazione impegnata in attività di ricerca scientifica a un armatore, che a sua volta si era obbligato a dotarla di quanto necessario alla navigazione e a noleggiarla in via esclusiva all’Istituto medesimo, per un numero di annualità prestabilite. All’Agenzia delle Entrate è stato, dunque, chiesto se suddetto contratto potesse essere ricompreso tra le operazioni che fruiscono della non imponibilità Iva. Tale quesito ha trovato risoluzione nella risposta a interpello 31 gennaio 2023, n. 175.

L’Agenzia ha stabilito che, ai fini della concessione dell’agevolazione, sono necessarie due condizioni: 1) che l’imbarcazione sia adibita alla navigazione in alto mare, e 2) che il contratto sia riconducibile allo svolgimento di un’attività commerciale.

In merito al primo requisito, la legge di bilancio 2021 ha precisato che un’imbarcazione può considerarsi adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nel precedente anno solare, o nell’anno in corso in caso di primo utilizzo, un numero di viaggi in alto mare (ossia durante i quali si sia superato il limite delle acque territoriali di 12 miglia dalla costa) superiore al 70% del totale.

Quanto, invece, al secondo requisito, le Entrate hanno richiamato il contenuto della circolare n. 43/2011, nella quale era stato chiarito che la non imponibilità Iva si applica, relativamente ai canoni pagati per noleggio e locazione, solo se l’imbarcazione è utilizzata direttamente nell’esercizio di attività commerciale. Lo stesso principio era stato espresso dalla Corte di Giustizia UE 22 dicembre 2010 C-116/10, secondo la quale le condizioni per l’esonero dell’Iva non sono soddisfatte se una nave viene data in locazione a soggetti che la utilizzano al di fuori di qualsiasi attività economica.

Il contratto di gestione armatoriale del caso di specie, dunque, non integra il secondo requisito richiesto, poiché, da un lato, ha ad oggetto l’affidamento di un’imbarcazione da ricerca scientifica, e, dall’altro, l’armatore non può utilizzare la nave per un altro uso di natura commerciale. Per queste ragioni, l’esenzione dall’imponibilità Iva è stata ritenuta non applicabile.