La legge di bilancio 2023 conferma le agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori impatriati, docenti e professori. La misura è orientata a incentivare il rientro di cittadini residenti all’estero e di soggetti che hanno cittadinanza estera e che intendono trasferirsi per lavoro in Italia.

Tale regime fiscale prevede una detassazione particolarmente vantaggiosa per i lavoratori impatriati in Italia, al fine di incentivare massivamente il numero dei “contribuenti italiani” e, conseguentemente, le entrate per l’Erario.

Le regole per l’applicazione del regime fiscale sono contenute nella circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E dell’Agenzia delle entrate e nell’articolo 16, d.lgs.n. 14 settembre 2015, n. 147, che ha per la prima volta introdotto la misura in oggetto.

La normativa definisce i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per accedere al regime speciale dei lavoratori impatriati. I requisiti del comma 1 e del comma 2 dell’articolo in commento sono da verificare alternativamente al fine di poter fruire dell’agevolazione. In particolare, la tassazione ridotta del reddito avviene se il lavoratore non è stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio e se trasferisce la residenza fiscale nel Paese per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa. In tal caso i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, se prodotti in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del suo ammontare per cinque periodi di imposta.

Il beneficio fiscale può essere esteso ad ulteriori cinque anni, se il lavoratore rientrato diventa proprietario di un’unità immobiliare residenziale in Italia che potrà essere acquistata anche in comproprietà o direttamente dal coniuge, convivente o da figli o se il lavoratore ha almeno un figlio minorenne o a carico. In presenza di queste condizioni, i redditi prodotti concorrono alla formazione della base imponibile Irpef, limitatamente al 50% dell’ammontare per i successivi cinque periodi di imposta.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, il lavoratore sarà tenuto a presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale provvederà ad applicare direttamente la detassazione (a partire dal periodo di paga successivo a quello della richiesta, oltre che in sede di conguaglio dalla data di assunzione), mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile.

Diversamente, se il lavoratore dipendente non ha presentato nessuna richiesta, il contribuente, potrà fruire del beneficio direttamente nella dichiarazione dei redditi.

I lavoratori autonomi possono accedere al regime fiscale previsto per gli impatriati presentando direttamente la dichiarazione dei redditi o in sede di applicazione della ritenuta di acconto sui compensi percepiti dal committente.

Il successivo comma 2 dell’articolo 16, d.lgs. n. 14 settembre 2015, n.147, estende i medesimi benefici fiscali ai cittadini dell’Unione europea. In questi casi verrà richiesto che i cittadini europei abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che siano in possesso di un titolo di laurea o abbiano svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, autonoma o d’impresa fuori dal proprio Paese di origine e dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o, in alternativa, che abbiano svolto attività di studio conseguendo un titolo di laurea o specializzazione post lauream.