Pubblicato su “QuotidianoPIÙ” del 18/10/2024
di Sara Armella e Stefano Comisi
Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri la bozza di decreto per la modifica delle disposizioni contenute nel Testo unico delle accise. Gli interventi principali interessano il settore dei soggetti autorizzati, dell’energia elettrica e del gas naturale. La bozza di decreto semplifica le procedure burocratiche e garantisce maggiore trasparenza attraverso l’introduzione della qualifica SOAC (Soggetti Obbligati Accreditati).
Il SOAC
Il 15 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, la bozza di decreto per la modifica della disciplina accise. L’obiettivo perseguito è quello di incrementare l’efficienza nella gestione delle accise e incentivare una collaborazione basata sulla fiducia tra le imprese e l’Amministrazione finanziaria.
Una delle principali novità contenute nella bozza di decreto è rappresentata dall’introduzione dei “soggetti obbligati accreditati” (SOAC). Lo schema di decreto legislativo precisa che il soggetto accreditato è il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa avente necessariamente sede nel territorio nazionale, a cui è riconosciuto, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il possesso di una particolare affidabilità nell’ambito del regime fiscale dell’accisa (art. 1, comma 1, lett. a, schema di decreto legislativo).
Nello specifico, verrà introdotta una innovativa disciplina che consente all’operatore di avvalersi di specifici vantaggi fiscali finalizzati a ridurre gli oneri burocratici (articolo 1, comma 1, lett. c, schema di decreto legislativo).
Con l’introduzione del nuovo articolo 9-ter nel Testo unico accise (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, TUA), sarà stabilito che possono acquisire la qualifica di “soggetto obbligato accreditato” i depositari autorizzati, i venditori di energia elettrica e gas a consumatori finali e i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke. La qualifica avrà validità quadriennale, sarà rilasciata in relazione allo specifico settore fiscale di attività e sarà graduata in tre distinti livelli di affidabilità (base, medio e avanzato), a ciascuno dei quali corrisponde la concessione di differenti benefici.
Il comma 2 del nuovo articolo 9-ter individuerà i benefici collegati al riconoscimento dello status di SOAC. Nello specifico, è previsto che il soggetto obbligato accreditato potrà richiedere l’esonero, parziale o totale, dall’obbligo di prestare cauzione per l’esercizio di un deposito fiscale nonché accedere alla semplificazione di alcuni adempimenti contabili e amministrativi.
Nuova disciplina per il gas naturale
Il decreto di riforma delle accise modificherà le modalità di accertamento, liquidazione e versamento sulla produzione e vendita del gas naturale.
In particolare, in relazione ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa che forniscono il prodotto ai consumatori finali, sarà superato l’attuale meccanismo del versamento di rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente.
Il nuovo sistema sarà fondato su acconti mensili determinati in misura pari all’accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese precedente (art. 1, comma 1, lett. e ed f, schema di decreto legislativo).
Tale meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell’accisa più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato. Gli operatori non dovranno versare importi calcolati sulla base di consumi di gas non attuali in quanto riferiti all’annualità precedente.
Il nuovo articolo 26-ter del TUA introdurrà importanti innovazioni relative alla liquidazione e al versamento dell’accisa sul gas naturale. In particolare, il comma 1 dell’articolo 26-ter TUA prevederà che l’accisa dovuta dai soggetti obbligati sia accertata e liquidata sulla base di una dichiarazione semestrale, non più annuale, contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento.
“Usi domestici” e “usi non domestici” del gas naturale
Ai fini della corretta determinazione dell’accisa da versare, il nuovo articolo 26 TUA sostituirà la distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” con le parole “usi domestici” e “usi non domestici”. Attraverso tale modifica si delineerà, in modo preciso, l’ambito di applicazione dell’aliquota di accisa relativa agli usi domestici.
Negli “usi domestici” rientrano una serie di impieghi del gas naturale nelle unità immobiliari aventi una funzione abitativa, ma anche il gas destinato alla combustione per la produzione di energia elettrica ai fini della cessione a terzi per uso residenziale, oltre al riempimento di serbatori di autoveicoli mediante impianti di distribuzione.
Il medesimo sistema di tassazione del gas naturale sarà applicato anche all’energia elettrica, al fine di garantire un’applicazione omogenea delle disposizioni normative.
Prodotti alcolici
Il decreto di riforma delle accise modificherà l’articolo 29 TUA realizzando una significativa semplificazione degli adempimenti legati alla gestione di prodotti alcolici ad accisa assolta (art. 1, comma 1, lett. g, schema di decreto legislativo).
In particolare, non sarà più richiesta la denuncia e il conseguente rilascio della licenza fiscale di esercizio da parte dell’Agenzia delle dogane. Tale adempimento verrà, infatti, sostituito con la comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). La comunicazione unica avrà efficacia esaustiva anche ai fini degli adempimenti fiscali assorbendo la denuncia di esercizio e connessa licenza fiscale.
Oli lubrificanti, tabacchi lavorati e prodotti liquidi da inalazione
Con l’articolo 1, comma 1, lettera p dello schema di decreto legislativo, verrà modificato l’articolo 62 TUA concernente l’imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti.
Nello specifico, sarà prevista l’esenzione dall’imposta di consumo per i lubrificanti imbarcati su navi o aerei collegando la stessa all’esenzione parallelamente prevista dai punti 2 e 3 della tabella A allegata al TUA per i carburanti impiegati rispettivamente nella navigazione aerea e marittima.
Sarà estesa, infine, da due a quattro anni, la durata delle autorizzazioni per la vendita, a mezzo di patentino, di tabacchi lavorati e prodotti liquidi da inalazione (art. 4, schema di decreto legislativo).
Un coordinamento normativo che richiederà anche l’aggiornamento delle disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura, vendita e immissione in consumo, nonché in relazione alle disposizioni sull’Iva. Dovranno essere previste, inoltre, misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato e garantire la tutela della salute, nonché un divieto di vendita ai minori.