Pubblicato su “QuotidianoPIÙ” del 24/10/2024
di  Sara Armella

Sono sempre più diffuse le normative di settore che prevedono restrizioni agli scambi commerciali: nell’Unione europea sono in vigore circa 350 regolamenti che interessano il commercio internazionale. Tra questi, si segnalano, in particolare, il CBAM e il Regolamento EUDR. Temi di stretta attualità che saranno al centro della seconda edizione del Forum del commercio internazionale organizzato da ARcom formazione, il 15 novembre 2024 a Milano.

Nuovi adempimenti per le imprese 

Le catene di fornitura internazionale devono fare i conti con un crescente intervento dell’Unione europea nella regolamentazione degli scambi e dei flussi di prodotti esteri, motivata da valori etici quali la sostenibilità ambientale, la tutela dei lavoratori, i conflict minerals, ecc.

In particolare, negli ultimi anni l’Unione europea ha adottato un approccio sempre più green, volto a ridurre i cambiamenti climatici e a proteggere l’ambiente, allo scopo di realizzare gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi, con una stretta sulle emissioni di CO2 impegnandosi a ridurre, entro il 2030, i gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli degli anni ‘90.

È in questo perimetro che si inseriscono il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) e il Regolamento contro la deforestazione (EUDR). Con tali regolamenti, l’Unione europea ha introdotto nuovi adempimenti per le imprese che operano nel commercio internazionale, richiedendo, soprattutto, un’attenta due diligence sulle catene di approvvigionamento.

Applicare nuove regole specifiche e tracciare la propria supply chain, significa anche adottare un rapporto diretto con il proprio fornitore, prevedendo maggiori tutele contrattuali.

Le nuove dinamiche del commercio internazionale al centro del Forum organizzato da ARcom Formazione

I nuovi regolamenti europei e gli obblighi di due diligence richiedono un costante aggiornamento da parte delle imprese che si approvvigionano dall’estero. Il CBAM e il Regolamento EUDR sono tra i temi al centro della seconda edizione del Forum del Commercio Internazionale, a Milano il 15 novembre 2024.

Un evento di primissimo piano che riunisce imprese, istituzioni, opinion maker e media, un’occasione di confronto con i principali esperti a livello globale per discutere di attualità del commercio internazionale, scenari geopolitici, andamento dell’export, riforme del settore, reshoring e opportunità di riavviare investimenti strategici nel nostro Paese.

Il Forum è organizzato da ARcom Formazione, centro di studio e alta formazione, un punto di riferimento nel settore del commercio internazionale, di cui l’Avv. Sara Armella è direttore scientifico.

La prossima edizione, patrocinata dalla Commissione europea, si terrà il 15 novembre 2024 presso l’Hotel Excelsior Gallia di Milano e anche quest’anno sono confermati, oltre a esperti di rilievo internazionale, importanti presenze istituzionali come l’On.le Viceministro delle Finanze Maurizio Leo, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane italiane Roberto Alesse e il Direttore delle Dogane europee Matthias Petschke.

Si tratta di uno spazio di approfondimento e divulgazione in un settore fondamentale per l’economia italiana. In quest’ottica, vi sarà anche il Premio Young International Trade Specialist per il miglior approfondimento sul commercio internazionale, dedicato alle giovani generazioni al fine di coinvolgerle in queste tematiche, creando un’opportunità di collegamento tra giovani talenti e aziende leader del settore.

La giornata si articolerà in due sezioni principali: la mattina sarà dedicata ad ascoltare e riflettere, mentre il pomeriggio sarà incentrato su partecipazione e collaborazione, con tavoli di lavoro aperti al pubblico.

L’impatto del CBAM sul commercio internazionale

L’Unione europea ha introdotto il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) per monitorare e, in futuro, tassare le emissioni di gas a effetto serra rilasciate nell’atmosfera durante la produzione in stabilimenti extra-UE di alcune categorie di prodotti frequentemente importati (cemento, acciaio, ferro, alluminio, energia elettrica, fertilizzanti e idrogeno).

Il bilancio delle prime tre rendicontazioni trimestrali non è stato molto positivo: il numero di dichiarazioni presentate dalle imprese europee, infatti, è significativamente inferiore ai risultati pronosticati dalla Commissione europea, il quale si aggira, nel totale, a sole 14.000 dichiarazioni presentate (circa 2.000 in Italia e appena 800 in Francia).

La modesta partecipazione solleva alcune perplessità sull’effettiva capacità delle imprese unionali di conformarsi pienamente alla normativa, soprattutto in prospettiva dell’entrata in vigore della fase definitiva del CBAM, prevista per il 2026, periodo nel quale sarà introdotto, inoltre, l’obbligo di acquisto dei certificati per compensare le emissioni dichiarate.

A partire dalla relazione in scadenza il 31 ottobre 2024 (trimestre luglio-settembre 2024), gli operatori saranno, inoltre, obbligati a presentare dichiarazioni basate su dati reali relativi alle emissioni, senza più possibilità di utilizzare i valori predefiniti, se non nel limite del 20% (art. 5, Reg. UE 2023/1773) e limitatamente alle merci complesse, ossia la tipologia di merci CBAM realizzate a partire da materie prime che, già di per sé, rappresentano beni CBAM. L’obbligo di monitoraggio e di rendicontazione trimestrale subisce, pertanto, un inasprimento in termini di requisiti di conformità. Gli importatori devono dimostrare di aver acquisito dati reali sulle emissioni incorporate dai propri fornitori, rinunciando a stime o modelli standardizzati, salvo dimostrare di aver compiuto tutti gli sforzi necessari per ottenere i dati effettivi.

Ciò ha un impatto anche sui modelli di contratti internazionali che le aziende stipulano coi propri fornitori. Alcuni operatori del settore, infatti, avvertono la necessità di tutelarsi nei confronti di questi ultimi, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni relative a mancate o incomplete dichiarazioni. Molti professionisti intendono prevedere all’interno dei contratti delle specifiche clausole di tutela, stabilendo meccanismi di rivalsa in caso di inadempimenti dei fornitori relativi al contenuto dei dati sulle emissioni.

La Commissione europea, tuttavia, intende venire incontro alle perplessità e ai dubbi sollevati dai principali partner unionali, mettendo a disposizione diversi documenti di orientamento e strumenti di semplificazione. L’ 8 ottobre 2024, infatti, è stato pubblicato il manuale CBAM, che contiene le principali linee guida pratiche per l’inserimento e la gestione delle dichiarazioni trimestrali all’interno del Registro CBAM.

Ma già a partire da settembre l’Unione europea si era attivata con lo scopo di aiutare le aziende interessate, pubblicando diverse FAQ aggiornate e una serie di documenti di orientamento per gli importatori, da un lato, e per i gestori degli impianti extra-UE, dall’altro.

Regolamento EUDR: più tempo a disposizione per le imprese

Il 16 ottobre 2024, il Consiglio dell’Unione europea ha accolto la proposta della Commissione di rinviare di un anno l’entrata in vigore del regolamento UE sulla deforestazione (Reg. UE 2023/1115, EUDR).

L’introduzione dei nuovi adempimenti sarà, pertanto, graduale. In particolare, per le grandi imprese, ossia le aziende che occupano più di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo supera i cinquanta milioni di euro (art. 2, d.lgs. 104/2014), gli effetti sono prorogati al 30 dicembre 2025. Per le micro e piccole imprese, che non rientrano nelle soglie dell’art. 2 d.lgs. 104/2014, invece, i nuovi obblighi informativi e dichiarativi slitteranno, invece, al 30 giugno 2026.

Anche il regolamento EUDR richiederà alle aziende che operano nel commercio internazionale una particolare attenzione alle procedure sulla due diligence interna relativa alle loro catene di approvvigionamento. In particolare, gli operatori saranno tenuti a raccogliere informazioni, dati e documenti necessari per adempiere agli obblighi informativi e alle misure di valutazione dei rischi ambientali collegati alla fabbricazione dei prodotti derivanti dalle materie prime indicate nel regolamento (art. 8, Reg. UE 2023/1115).

Le informazioni richieste sono, per esempio, la descrizione dei prodotti oggetto di restrizione, la quantità, il Paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime originarie.

Anche in questo caso, pertanto, occorrerà instaurare uno stretto rapporto di collaborazione con i fornitori extra-UE, ponendo particolare attenzione, inoltre, alla scelta delle materie prime da acquistare, le quali dovranno rispettare specifici standard di conformità.

Se, infatti, i prodotti dovessero risultare non in linea con la normativa sulla deforestazione, ossia non rappresentino materiali a “deforestazione zero”, non potranno essere immessi sul mercato, salvo che la valutazione dell’operatore abbia rilevato un rischio nullo o trascurabile (art. 10, Reg. UE 2023/1115).

Sempre nell’ottica di facilitare l’attività degli importatori, la Commissione europea ha recentemente pubblicato alcuni chiarimenti sull’applicazione della disciplina EUDR. Nello specifico, sono state pubblicate delle FAQ aggiornate, le quali chiariscono alcuni concetti come “degrado forestale”, “operatore” e “immissione sul mercato”, oltre all’introduzione di un registro che consentirà agli operatori del settore di compilare, trasmettere e monitorare le dichiarazioni di due diligence interna necessarie all’importazione dei beni soggetti al regolamento EUDR.

Un coordinamento normativo che richiederà anche l’aggiornamento delle disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura, vendita e immissione in consumo, nonché in relazione alle disposizioni sull’Iva. Dovranno essere previste, inoltre, misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato e garantire la tutela della salute, nonché un divieto di vendita ai minori.