La riforma doganale (d.lgs. 141/2024) interviene con alcune importanti modifiche in relazione alla disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Tra le principali novità vi è l’estensione del novero dei reati 231, che ricomprendono ora anche i reati previsti dal Testo unico accise (d.lgs. 504/1995, TUA).

Le modifiche alla responsabilità penale delle Società

Con il d.lgs. 141/2024, che attua la riforma delle disposizioni doganali nazionali, si estende anche il raggio di azione della responsabilità amministrativa da reato delle Società, regolata dal d.lgs. 231/2001. Com’è noto, tale disciplina si applica a tutte le Società ed enti, compresi quelli privi di personalità giuridica, che realizzano uno o più reati presupposto contemplati dalla normativa. Nell’elenco di tali illeciti, a partire dal 2020 (art. 25-sexdecies d.lgs. 231/2001), figuravano già i reati di contrabbando.

L’intervento del Legislatore ha portato innanzitutto all’ampiamento delle misure interdittive applicabili all’ente. Nelle ipotesi di contrabbando con omesso versamento di imposte o diritti di confine, infatti, oltre alle misure già previste, come il divieto di pubblicizzare beni o servizi, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, sono ora introdotte anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

La riforma doganale, inoltre, ha un impatto in materia di violazioni contemplate dal Testo unico accise (d.lgs. 504/1995, TUA), le quali sono ora inserite tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001, causando inevitabili ripercussioni sulle imprese che importano e commerciano merci soggette ad accise (tabacchi, alcolici e prodotti energetici) che rischiano di incorrere in pesanti sanzioni

Risulta fondamentale, pertanto, che le imprese si adoperino per aggiornare i propri modelli organizzativi, oltre alle procedure interne. In particolare, si rende necessaria l’adozione o l’integrazione di un modello 231 con una sezione doganale, che includa una specifica analisi dei rischi, volta a evitare l’applicazione di sanzioni interdittive.

I tabacchi lavorati al centro della riforma delle accise

Nel d.lgs. 141/2024 sono previste importanti modifiche al Testo unico accise per quanto concerne la disciplina sanzionatoria dei tabacchi lavorati, in coerenza con quanto già previsto per i prodotti energetici, ossia gas e carburanti. Le nuove misure rappresentano un chiaro indizio dell’importanza legata al gettito erariale derivante dai tabacchi che, secondo le stime dell’Agenzia delle dogane, si aggira intorno ai 15 miliardi nel 2023.

La riforma doganale modifica e integra il TUA, introducendo un nuovo illecito, penale e amministrativo, che sanziona la sottrazione di tabacchi lavorati all’accertamento o al pagamento delle accise (nuovi artt. 40-bis e ss., TUA). La nuova fattispecie, che integra un reato a forma libera, punisce le innumerevoli modalità con cui può essere realizzata l’evasione dell’accisa, andando in tal modo a disciplinare, mediante una norma ad hoc, anche le casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali.

Altra importante novità, che conferma l’allineamento del modello 231 alle disposizioni doganali, si ha con riferimento alle ipotesi di “tentativo”, le quali sono punite con la medesima pena prevista per il reato consumato. Il Legislatore, tuttavia, ha preferito introdurre sanzioni proporzionate alla gravità della violazione commessa. Per l’introduzione o la vendita di quantità superiori ai 15 kg convenzionali si applica, infatti, la pena della reclusione da due a cinque anni, oltre ad aggravanti per l’ipotesi di associazione a delinquere (art. 86, nuovo Tuld).

Nei casi in cui il quantitativo di tabacco sottratto alle imposte si trovi al di sotto della soglia di 15 kg è prevista, invece, l’applicazione di una sanzione amministrativa, graduata in base al quantitativo di tabacco oggetto di contestazione. Nello specifico, la sanzione può variare dai 500 euro, se la quantità non supera i 200 gr., ai 1.000 euro, se il quantitativo è inferiore a 400 gr. Se il tabacco lavorato sottratto all’applicazione delle accise non è determinato, si applica una sanzione compresa tra i 3.000 e i 30.000 euro, commisurata alle modalità della condotta e alla gravità della violazione.

Il Legislatore ha previsto, infine, anche una serie di sanzioni penali e amministrative connesse alla vendita e all’acquisto di tabacchi lavorati senza la relativa autorizzazione, disponendo, nelle ipotesi più gravi di violazione, la cessazione dell’attività o la sospensione della licenza o dell’autorizzazione.

Vendita non autorizzata di tabacchi lavorati

Introdotte anche nuove sanzioni per la vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione e per l’acquisto da persone non autorizzate alla vendita. Nello specifico, il venditore di tabacchi lavorati, privo della necessaria autorizzazione, è punito con una sanzione compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro. Tale sanzione è ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco è inferiore a 250 grammi.

È prevista una specifica disciplina sanzionatoria anche per l’acquirente. Le sanzioni, infatti, non si applicano soltanto al venditore non autorizzato, ma colpiscono anche a chi acquista tabacchi lavorati da un rivenditore privo della necessaria autorizzazione. Nello specifico, il consumatore può incorrere in una sanzione compresa tra i 5.000 e i 10.000 euro, ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco non supera i 500 grammi. Sia per il venditore che per l’acquirente, la pena può arrivare fino all’arresto, se il quantitativo di tabacco lavorato è superiore ai limiti individuati dal decreto (art. 40-quinquies TUA).

In caso di vendita non autorizzata di tabacchi lavorati, può essere disposta, infine, la chiusura dell’esercizio o la sospensione della licenza o dell’autorizzazione. La riforma prevede, infatti, che se i titolati o i dipendenti di un esercizio commerciale o pubblico detengono o cedono tabacchi lavorati in violazione delle norme previste dal TUA e dal nuovo codice doganale nazionale, o da altre leggi speciali, può essere disposta la chiusura dell’esercizio o la sospensione della licenza o dell’autorizzazione.

Disciplina ad hoc per le sigarette elettroniche

Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di una norma ad hoc sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide e privi di tabacco, che aggiorni le disposizioni vigenti mediante l’introduzione della categoria specifica e separata per i “prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina” (art. 62-quater.2).

L’obiettivo è quello di allineare le categorie di prodotti soggetti ad accise alle categorie merceologiche individuate dalla Nomenclatura combinata UE (aggiornata dal Reg. UE 2021/1832).

Un coordinamento normativo che richiederà anche l’aggiornamento delle disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura, vendita e immissione in consumo, nonché in relazione alle disposizioni sull’Iva. Dovranno essere previste, inoltre, misure volte a tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato e garantire la tutela della salute, nonché un divieto di vendita ai minori.

Circolare 20 dicembre 2024, n. 30/D

L’Agenzia delle dogane, con la circolare 20 dicembre, n. 30/D, ha analizzato il quadro sanzionatorio introdotto dalla riforma doganale con il d.lgs. 141/2024, fornendo importanti chiarimenti in materia di accise e di adeguamento del modello 231.

Tale circolare esamina in particolare gli artt. 84 – 86, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati, che viene ora opportunamente coordinata con il nuovo illecito introdotto nell’art. 40-bis del TUA.

Quest’ultima norma, recante la disciplina delle violazioni penalmente sanzionate dalle quali deriva la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, ha subito una serie di interventi. In particolare, nelle ipotesi di “fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro”, di cui al comma 3, la riforma ancora la configurazione del tentativo alla circostanza che venga dimostrata l’assenza di un “giustificato motivo” che suffraghi le operazioni effettuate, superando così l’onere della “prova contraria” posto finora in capo all’autore della condotta per escludere l’ipotesi di reato.

Inoltre, il limite quantitativo di prodotto energetico oltre il quale la pena prevista nelle diverse ipotesi di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa viene innalzato da 2mila a 10mila kg (art. 40, comma 4, TUA).

La circolare 30/D si sofferma anche sull’art. 4 del d.lgs. 141/2024, che introduce le modifiche al d.lgs. 231/2001.

Nello specifico, con riferimento alle violazioni penalmente sanzionate riferite ai tributi disciplinati dal TUA è ora possibile comminare la sanzione pecuniaria in capo alla Società nel cui interesse o vantaggio gli stessi sono stati commessi (art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 141/2024). È previsto, inoltre l’inasprimento della sanzione pecuniaria in capo alle Società nel caso in cui l’importo delle imposte dovute superi i centomila euro (art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 141/2024). È prevista, infine, l’applicazione, oltre alle sanzioni pecuniarie, di sanzioni interdittive, differenziate in ragione dell’entità delle imposte dovute (art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 141/2024).