La disciplina di sospensione Iva delle cessioni di carburanti custoditi nei depositi fiscali, previste nella cornice di misure antifrode introdotte dalla l. 205/2017, ha carattere oggettivo e si applica di conseguenza anche alle operazioni a catena e nelle ipotesi in cui un deposito sia situato in un altro Stato membro UE.
A riconoscerlo è l’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 465/2023. Nel caso di specie, una società estera operante nel settore della distribuzione all’ingrosso di prodotti petroliferi, intendeva effettuare in Italia cessioni di carburante (acquistati all’estero) per autotrazione in regime di deposito finale e sospensione da accise. Volendo operare come intermediario di operazioni intraunionali a catena, l’impresa chiedeva conferma sull’applicabilità dell’art. 1 comma 939, della legge n. 205/2017, secondo cui devono essere effettuate senza pagamento dell’Iva le cessioni dei prodotti di cui al comma 937, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma.
Tale norma prevede, per la benzina, il gasolio e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati con dm 13 febbraio 2018 e introdotti in un deposito fiscale o di un destinatario registrato, l’immissione in consumo da tali depositi. Subordinando tale operazione al versamento dell’Iva con modello F24, senza possibilità di compensazione.
L’interpello in oggetto era rivolto ad ottenere delucidazioni sulla possibilità di applicare il trattamento di sospensione dell’Iva anche nell’ambito operativo dello schema societario.
Al proposito la risposta dell’Agenzia conferma che il menzionato comma 939 si applica sempre alle cessioni di carburante per autotrazione in regime di deposito fiscale.