L’Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito la “Guida per lo sdoganamento delle mascherine”, cercando di riepilogare i numerosi interventi che si sono susseguiti in questi ultimi mesi, con il duplice obiettivo di agevolare gli importatori di tali merci emergenziali, contrastando, al tempo stesso, l’immissione nel mercato interno di dispositivi non conformi o contraffatti.

Nel documento, un pratico “vademecum” per gli operatori, è dedicata particolare attenzione alla presenza and validità della marcatura CE che deve essere presente a seconda della tipologia di mascherina oggetto dell’importazione.

  1. a) Mascherine chirurgiche (dispositivi medici)

Per contrastare la contraffazione, l’Agenzia distingue:

  • se il dispositivo presenta il marchio CE valido → possono essere sdoganate immediatamente, in quanto “dispositivi medici”;
  • se la mascherina non presenta il marchio CE o questo è invalido → la merce viene sdoganata ma l’immissione nel mercato è condizionata a un’autorizzazione dell’ISS, dietro presentazione di un’autocertificazione. Nel caso in cui l’ISS non rilasci nessuna certificazione di conformità, le mascherine sono declassate a “mascherine generiche” o distrutte, se non è possibile rietichettarle.
  1. b) Mascherine filtranti (DPI – dispositivi di protezione individuale)

Le mascherine filtranti, anche note come FFP2 e FFP3, rientrano fra i DPI e seguono la stessa procedura sopra esposta per le mascherine chirurgiche, con la sola differenza che la certificazione di conformità dovrà essere rilasciata dall’INAIL.

  1. c) Mascherine generiche

Sono quelle prive delle certificazioni amministrative e dei test cui queste ultime sono sottoposte. Possono essere sdoganate soltanto se soddisfano le condizioni di produzione e messa in commercio richiamate nella Circolare MISE 23 aprile 2020, n. 107886.

 Procedure semplificate di importazione

Possono essere sdoganati con svincolo diretto i DPI mentre per le mascherine chirurgiche è utilizzabile lo svincolo celere, qualora esse siano destinate a soggetti diversi da quelli per cui è ammesso lo svincolo diretto.