Con il progetto di legge di bilancio 2024 (Ddl. n. 926/2023) è allo studio la proposta per il riallineamento dei valori delle rimanenze di magazzino anche in bilancio.

A partire dal 1° gennaio 2024 sarà possibile, pertanto, effettuare un riallineamento delle rimanenze di magazzino, allo scopo di regolarizzare le differenze tra i dati contabili e le rimanenze fisiche tramite il versamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva.

Le due imposte dovranno essere versate in due rate di pari importo, entro le scadenze previste. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, le somme dovute saranno automaticamente iscritte a ruolo a titolo definitivo.

L’art. 20, comma 1, della bozza di legge di bilancio 2024, prevede che “gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, D.P.R. n. 917/1986, TUIR” (materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2023. Tale disciplina, infatti, si applicherà alle società con esercizio coincidente all’anno solare, ossia alle società con esercizi in corso alla data del 30 settembre 2023.

La facoltà di riallineamento del magazzino sarà limitata, inoltre, ai soggetti che svolgono attività d’impresa e che non rispettano i principi contabili internazionali, ossia i c.d. OIC (Organismo italiano di contabilità) adopter, esclusi, invece, i soggetti che adottano i principi contabili internazionali).

L’imposta sostitutiva dovuta, calcolata con un’aliquota del 18%, dovrà essere corrisposta in due rate: la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023; mentre la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

L’adeguamento delle rimanenze di magazzino, infine, non comporterà l’applicazione di alcun tipo di sanzioni. L’adeguamento, inoltre, potrà essere utilizzato se è già stato emesso un processo verbale di contestazione o un accertamento notificato prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2024.