Pubblicato su “Italia Oggi” del 16/04/2024
di Sara Armella e Tatiana Salvi

Tempi più stretti per le procedure di transito, misure rigorose di identificazione del mezzo di trasporto e delle merci, potenziamento dei controlli volti a contrastare le violazioni. Sono gli obiettivi della circolare dell’Agenzia delle dogane 11/04/2024, n. 10, che aggiorna le modalità di compilazione delle dichiarazioni di transito, correggendo alcune prassi diffuse tra gli operatori, ma non conformi alla normativa europea.

Il transito è un regime doganale speciale che consente di trasportare merce non unionale da un punto all’altro del territorio UE, senza l’obbligo di versare dazi all’importazione e assolvere oneri doganali; trattandosi di un regime sospensivo, il titolare dell’operazione si assume la responsabilità dell’esattezza delle informazioni indicate nella dichiarazione e del rispetto degli obblighi previsti.

L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale la merce deve essere presentata all’ufficio di destinazione, tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto e di eventuali normative applicabili (art. 297 Cdu). Nella prassi, gli Uffici delle dogane di partenza individuano un termine di otto giorni per concludere la procedura di transito. Un termine che, secondo la circolare, non è sempre coerente con i criteri individuati dal Cdu e che spesso non tiene conto della distanza effettiva tra gli Uffici di partenza e di destinazione. Con la circolare in commento, ADM riduce sensibilmente i termini per concludere le procedure di transito, prevedendo un termine di due giorni in caso di transito nazionale (da un ufficio di partenza italiano a un ufficio di destinazione in Italia), di quattro giorni in caso di transito unionale (dall’Italia a un altro Stato UE o verso la Svizzera) e di otto giorni in caso di transito comune (dall’Italia a uno dei Paesi contraenti della Convenzione transito comune).

L’Agenzia delle dogane fornisce, inoltre, alcune importanti precisazioni sulle informazioni da indicare sul documento di transito per assicurare l’identità del mezzo di trasporto durante tutto il tragitto. La circolare precisa che non è possibile utilizzare informazioni generiche, come “camion”, “aereo”, o “rimorchio”, essendo necessario compilare i campi della dichiarazione relativi a: “Mezzo di trasporto alla partenza, n. 19 05 000 000”, “Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000”, “Numero di identificazione, n. 19 05 017 000” e “Nazionalità n. 19 05 062 000”. Tali informazioni sono obbligatorie sia nella dichiarazione di transito ordinaria, che in quella semplificata con serie di dati ridotti e in quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.

La circolare fornisce, infine, alcuni importanti chiarimenti sull’utilizzo dei sigilli che consentono di identificare la merce, stabilendo quali sono i data element da compilare nella dichiarazione di transito ordinaria e in quella semplificata. In caso di utilizzo del documento di trasporto elettronico, invece, tali dati saranno forniti soltanto se l’Ufficio di partenza prevede la sigillatura, in caso contrario, le compagnie aeree, marittime o ferroviarie dovranno ricorrere alle misure di identificazione alternative. Secondo il Codice doganale UE, infatti, gli Uffici doganali possono decidere di non sigillare la merce, basandosi sulla descrizione contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari: in tal caso, sarà necessaria un’autorizzazione preventiva da parte della Dogana competente, su richiesta dell’operatore. Introdotto, infine, un nuovo modello di sigillo per i container.