L’operatore commerciale italiano ha diritto alla detrazione dell’Iva versata sui beni importati dal Regno Unito, in forza un contratto di consignment stock, anche se non si verifica il concreto passaggio di proprietà.

Tale principio, già previsto dalla risoluzione n. 346/2008, è stato confermato nello scenario post-Brexit con la risposta all’interpello del 26 luglio 2021, n. 509, dall’Agenzia delle Entrate.

L’interpello era stato proposto da una società fornitrice stabilita in UK, la quale ha chiesto all’Agenzia se, sulla base di un contratto di consignment stock, l’Iva assolta al momento dell’importazione dei beni potesse essere detratta dal cessionario italiano.

Le Entrate hanno chiarito che tale cessionario, che agisce in qualità di importatore in un contratto con un fornitore stabilito nel Regno Unito, può detrarre l’Iva dallo stesso assolta in dogana a condizione che i beni presentino un nesso immediato e diretto con la sua attività e che la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti.

Tale circostanza può realizzarsi anche quando, nell’ambito di un contratto di consignment stock, i beni di proprietà del fornitore siano trasferiti nel deposito del cessionario e il trasferimento della proprietà degli stessi avvenga solo all’atto del prelievo della merce.

Il differimento del momento in cui si realizza l’effetto traslativo della proprietà, pertanto, non influenza l’esigibilità dell’imposta, in quanto la stessa è comunque accerta, liquidata e riscossa in dogana al momento dell’immissione in libera pratica.