A seguito dell’emanazione del D.L. n. 17/2022, meglio conosciuto come “Decreto Energia”, quest’anno entreranno finalmente in vigore le nuove regole relative alla sorveglianza radiometrica nel settore delle importazioni di merci in metallo. A partire da Luglio 2022, gli operatori del settore dovranno quindi attrezzarsi per adeguarsi alle nuove procedure, anche se con importanti e benvenute novità rispetto alla disciplina originariamente prevista dal D.lgs. 31 Luglio 2020 n.101.
Nell’ottica di recepire la direttiva 2013/59 EUROATOM del Consiglio, il Governo, con l’emanazione del contestato D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, si era riproposto di garantire adeguati livelli di sicurezza sanitari introducendo l’obbligo, per i soggetti che esercitavano attività di importazione, raccolta, deposito e/o fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, di eseguire specifiche operazioni di controllo radiometrico per particolari categorie di merci. Tale prima formulazione, però, era giustamente incorsa in numerose critiche da parte dalle Associazioni di categoria dato che l’ampio elenco di materiali coinvolti, che secondo stime Confetra avrebbe riguardato circa il 70-80% delle merci import del settore, avrebbe avuto ovvie ricadute in termini di tempistiche e di costi. Un concreto rischio, quindi, di completa paralisi del sistema logistico che avrebbe intaccato un settore già fortemente provato dalle numerose difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria degli ultimi anni. Il nuovo “Decreto Energia”, così come era stato anticipato dall’Agenzia delle Dogane lo scorso 24 giugno 2021, è quindi intervenuto perfezionando l’art. 72 del D.lgs. n.101/2020 e, soprattutto, sostituendo il relativo allegato XIX, operando una limitazione delle merci coinvolte con un’opera di razionalizzazione frutto delle segnalazioni e delle proposte degli operatori del settore. Volendo andare nello specifico, se nulla cambia con riguardo alle modalità dei controlli radiometrico per le categorie dei “Semilavorati metallici” e dei “Rottami e altri materiali metallici di risulta”, le procedure di sorveglianza speciale in questione risulta ridimensionata per i “Prodotti Finiti in Metallo”. Il controllo radiometrico, infatti, verrà riservato, con riguardo a quest’ultima categoria di merci, ai soli prodotti che possono essere considerati rischiosi ai fini di un’eventuale contaminazione di radioattività e solo su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo, indirizzata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza di un pericolo concreto riferiti a “… livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse”. Per quanto riguarda, infine, le attestazioni della sorveglianza radiometrica effettuata da Paesi terzi, il “Decreto Energia” ha finalmente delineato le modalità esecutive; al sussistere dei previsti accordi di reciprocità, sulla base di un elenco che verrà periodicamente aggiornato dal Ministero della Transizione Ecologica, l’attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica potrà essere fornita con la relativa dichiarazione rilasciata dal Paese d’origine, fermo restando l’obbligo di effettuare i controlli in oggetto all’ingresso dello stabilimento.