Anche il semplice rientro in Italia del lavoratore dipendente dopo il periodo di distacco all’estero rientra nel campo di applicazione dell’agevolazione prevista dal “regime speciale per lavoratori impatriati”, di cui all’art. 16, d.lgs. 14 settembre  2015, n. 147, nel caso in cui il ritorno nel territorio nazionale comporti una sostanziale modifica del precedente incarico.

A riconoscerlo è l’Agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello 11 maggio 2022, n. 259/2022, con cui l’Amministrazione finanziaria ha ribadito la necessità che il giudizio circa la novità dell’impiego e del collegamento tra dipendente e Stato estero sia effettuato con un approccio sostanzialistico, non potendo operare nessun automatismo. Tramite tale risposta ad interpello, infatti, l’Agenzia delle entrate ha completato alcuni suoi precedenti interventi di prassi, riconoscendo la possibilità di beneficiare del regime fiscale agevolato anche in continuità formale con il precedente contratto di assunzione e nell’ipotesi di semplice rientro da distacco all’estero.

Nel caso oggetto della richiesta di chiarimento, in particolare, il lavoratore, formalmente dipendente della Società italiana si trovava all’estero da oltre vent’anni e, sebbene fosse inquadrato contrattualmente come un impiegato distaccato di un’impresa italiana, non aveva mai svolto nessuna mansione in Italia. Il rientro nel territorio dello Stato conseguiva, inoltre, l’assunzione di un nuovo impiego del tutto diverso da quello precedentemente svolto, sebbene non trovasse il fondamento con un nuovo contratto di assunzione, come richiesto dalla prassi dell’Agenzia delle entrate precedente (si segnala, in particolare, la circolare dell’Agenzia delle entrate, 28 dicembre 2020, n. 33/E).

Nella risposta ad interpello analizzata, l’Agenzia delle entrate stabilisce, tuttavia, che per verificare la legittimità o meno dell’agevolazione in caso di distacco del lavoratore all’estero, occorre analizzare il concreto radicamento dell’impiegato nel territorio estero e l’effettiva novità dell’attività da svolgere nel momento del rientro in Italia.

Al riguardo, pertanto, l’Amministrazione esclude esplicitamente che possa fruire del regime agevolativo il lavoratore che ritorni in Italia in virtù di un nuovo contratto di assunzione e di un nuovo ruolo aziendale che si ponga, tuttavia, in continuità con il precedente impiego. Al contrario, nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate, in seguito ad aver riscontrato la sostanziale differenza delle nuove mansioni affidate e quelle precedenti, e l’assenza di ogni legame del lavoratore distaccato con il territorio dello Stato, ha riconosciuto la legittimità dell’applicazione del beneficio previsto dall’art. 16, dlgs 14 settembre  2015, n. 147.