Stop alla moltiplicazione delle sanzioni doganali: in caso di accertamento, la Dogana non potrà più calcolare la sanzione su ogni singola tipologia di prodotto importato, ma dovrà parametrare la sanzione all’importo effettivamente dovuto all’Erario.

È questo l’importante principio affermato dall’Agenzia delle dogane con la circolare 29 novembre 2023, n. 25, che supera la precedente prassi adottata dall’Agenzia delle entrate nella nota 9 febbraio 2015 n. 16407, che consente agli Uffici di calcolare una sanzione per ogni singolo della dichiarazione.

Si tratta di un chiarimento da tempo atteso, espresso per la prima volta dalla sentenza della Corte di Cassazione 12 novembre 2020, n. 25509, ottenuta da un operatore logistico assistito dallo Studio Armella & Associati, e destinato ad avere significative conseguenze sui numerosi processi in corso e sui futuri accertamenti.

Nella prassi, a fronte di un errore accertato, da cui derivano anche poche centinaia di euro di diritti da riscuotere, la somma aritmetica delle sanzioni inerenti le singole partite di prodotti può determinare una penalità assolutamente sproporzionata. E infatti, a partire dalla nota n. 16407 del 9/02/2015, la Dogana ha ritenuto che, in caso di bollette doganali cumulative, ossia contenenti più prodotti, ogni singolo rappresenterebbe una dichiarazione doganale a sé stante. La conseguenza di tale impostazione portava a considerare che, in presenza di errori su più singoli, potessero applicarsi tante sanzioni quante sono le violazioni, peraltro assai pesanti, anche per errori di lieve entità.

Tale meccanismo di calcolo può portare l’Agenzia a irrogare una sanzione molto elevata anche nei casi in cui la rettifica non comporti l’obbligo di versare nuovi diritti, ma, al contrario, attribuisca all’operatore un diritto al rimborso.

La circolare in commento determina finalmente un cambio di indirizzo, stabilendo che la prassi adottata dagli Uffici contrasta con quanto previsto dall’art. 303, d.p.r. 43/1973, a norma del quale, al fine dell’applicazione degli scaglioni sanzionatori previsti, è necessario valutare l’ammontare dei diritti “complessivamente” dovuti in base all’accertamento. Tale norma si riferisce a una valutazione complessiva, e non singolo per singolo, della liquidazione dei maggiori diritti. Una diversa interpretazione contrasterebbe anche con il principio di proporzionalità (art. 42 Reg. UE 952/2013).

La circolare fornisce anche le linee guida che i funzionari dovranno seguire nell’applicazione delle sanzioni. Occorre, in primo luogo, verificare se il valore complessivo dei dazi evasi, tenuto conto di tuti i singoli, superi il 5% dei dazi doganali. Successivamente, l’Ufficio dovrà irrogare una sola sanzione, applicando la pena più grave, aumentata da un quarto al doppio (c.d. cumulo giuridico). Soltanto se tale sanzione risulta più gravosa della somma delle sanzioni previste per ogni singolo, è possibile adottare il cumulo materiale.