Le ITV rilasciate da un’Autorità doganale di uno Stato membro sono utilizzabili come mezzo di prova nel contenzioso avente ad oggetto la classificazione doganale di un prodotto coincidente e sovrapponibile e nei confronti della stessa Società. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, con la sentenza 6 dicembre 2023, n. 807, che riconosce ampia efficacia alle Informazioni tariffarie vincolanti.

Il caso esaminato dai giudici genovesi aveva ad oggetto la corretta individuazione della voce doganale da attribuire ad alcuni monitor, da collegare al sistema operativo di automobili, in grado di connettersi agli smartphone per fungere da autoradio e sistema di navigazione. La Società ricorrente chiedeva di riclassificare i prodotti importati con una voce doganale diversa rispetto a quella dichiarata al momento dell’importazione, che risultava confermata da una ITV rilasciata alla Società dall’Autorità doganale tedesca.

L’ITV (Informazione tariffaria vincolante) rappresenta un vero e proprio interpello preventivo, reso dalle Autorità doganali, sulla classificazione doganale di un prodotto. Si tratta di una decisione amministrativa di rilievo unionale, finalizzata all’armonizzazione dell’applicazione delle norme europee, dotata di efficacia su tutto il territorio unionale per un periodo di tre anni.

Sul punto, la giurisprudenza è univoca nel riconoscere piena efficacia alle ITV e l’illegittimità di qualsiasi provvedimento che si ponga in contrasto con il parere ivi espresso, in quanto tali strumenti sono vincolanti non solo per l’Autorità doganale emittente, ma anche per tutte le Amministrazioni doganali degli Stati membri UE (nello stesso senso, Cass., 19 maggio 2017, n. 12620; Cass., 19 maggio 2017, n. 12619).

La sentenza riconosce l’efficacia probatoria della ITV, anche in forza dell’orientamento della Corte di Giustizia UE, la quale ha sancito che le ITV rilasciate da un’altra Dogana europea sono utilizzabili come mezzo di prova nel contenzioso avente a oggetto la richiesta di pagamento di un maggior debito doganale conseguente alla classificazione della merce (Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2011, Sony Supply Chain Solution, C-153/10).

Nel caso in esame, la Corte di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla società, rilevando che l’ITV rilasciata dall’Autorità doganale tedesca era relativa a beni assolutamente sovrapponibili e coincidenti a quelli oggetto di contestazione.