I dazi antidumping sulle importazioni di accessori di tubi di ferro o acciaio di origine cinese interessano anche le importazioni da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dall’origine dichiarata in Dogana.

Con il Regolamento UE 22 aprile 2022, n. 674, la Commissione europea ha modificato il Regolamento UE 24 gennaio 2022, n. 95, precisando che non può essere riconosciuta un’esenzione dai dazi antidumping per i fornitori taiwanesi. Le importazioni di tali prodotti (classificati alle voci doganali 7307 93 11 91, 7307 93 19 91, 7307 99 80 92) sono, pertanto, soggette all’applicazione di un dazio antidumping definitivo pari al 58,6% del prezzo netto franco frontiera dell’Unione con efficacia retroattiva.

Secondo quanto precisato dalla Commissione europea, le autorità doganali degli Stati membri possono correggere le dichiarazioni doganali presentate a partire dal 26 gennaio 2022 e riscuotere retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni degli accessori prodotti dai fornitori taiwanesi Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung. Restano, invece, esenti dall’applicazione del dazio antidumping i prodotti importati da Rigid Industries Co Ltd, Kaohsiung.

Com’è noto, i dazi antidumping assolvono una funzione non propriamente fiscale, bensì sanzionatoria e di tutela del mercato, mediante un riequilibrio del prezzo del prodotto, in quanto mirano a equiparare il prezzo del bene estero, con un dazio specifico, di importo equivalente al margine di dumping praticato. Tali misure rappresentano lo strumento più utilizzato per contrastare pratiche commerciali in grado di alterare sensibilmente i mercati interni: a fine 2020 erano in vigore 178 misure di difesa commerciale, di cui 133 misure antidumping definitive. Nel 2020 sono state avviate 43 nuove inchieste, un numero più elevato rispetto alle 37 del 2019: lo strumento antidumping rimane, pertanto, il più utilizzato a livello unionale per la tutela del mercato interno.