Il mero controllo sulla qualità dei prodotti non è determinante ai fini della daziabilità delle royalties. È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con la sentenza 16 settembre 2022, n. 277, affermando che i diritti di licenza non devono essere inclusi nel valore doganale se la licenziante esercita un controllo sul prodotto importato e non sul produttore.

Com’è noto, il Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013, Cdu) prevede che le royalties devono essere incluse nel valore doganale dei prodotti importati soltanto se: i) non sono già incluse nel prezzo; ii) si riferiscono alle merci oggetto di valutazione; e iii) il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come “condizione della vendita” (art. 71, Cdu).

Tale ultimo requisito si realizza quando il titolare del diritto di licenza esercita un controllo sul produttore, ossia quando il licenziante è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un “potere di costrizione o di orientamento” sul fornitore.

Aderendo al più recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenze 21 gennaio 2021, n. 1041, 16 ottobre 2020, n. 22480 e 9 ottobre 2020, n. 21775), la sentenza in commento ha ribadito che se il controllo riguarda unicamente la qualità del prodotto, le royalties non devono essere incluse nel valore doganale. Ad avviso dei giudici spezzini, infatti, il “controllo di qualità” non è idoneo a integrare un legame tra il licenziante e i fornitori extra-UE, poiché ha l’obiettivo di tutelare l’immagine e la qualità dei prodotti contraddistinti dal marchio oggetto di licenza.

Tali previsioni sono normalmente inserite nei contratti di licenza con l’obiettivo di assicurare che il produttore rispetti gli standard di sicurezza e non incorra in una violazione dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente, a tutela della reputazione commerciale, assicurata oggi anche dal profilo etico del marchio.

Non operando nessun automatismo in ordine alla daziabilità delle royalties, è pertanto necessario verificare, volta per volta, se ricorrono i presupposti individuati dal Cdu, valutando quando e a quali condizioni i diritti di licenza devono essere inclusi nel valore in Dogana. Tale operazione richiede un accurato esame dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, in particolare delle clausole dell’accordo di licenza e del contratto di fornitura stipulati.

Tale controllo, secondo i giudici di La Spezia, non può realizzarsi in presenza di due rapporti contrattuali tra loro distinti e indipendenti, uno relativo alla cessione del marchio (tra licenziante e licenziataria) e l’altro inerente la produzione delle merci (tra licenziataria e fornitore estero).