Ancora senza un chiaro indirizzo le ipotesi di confisca, seguite a contrabbando, nei confronti del contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle sanzioni. Con l’ordinanza, la Corte di Cassazione ha rimesso la questione al Primo Presidente per un riesame da parte delle Sezioni Unite sulla legittimità della confisca.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha ad oggetto l’importazione non autorizzata, da parte di una Società svizzera, di un’autovettura, in riferimento alla quale l’Agenzia delle dogane aveva contestato il mancato pagamento dei diritti di confine evasi.

Con l’ordinanza 2 novembre 2023, n. 30499, la Corte di Cassazione ha invitato le Sezioni Unite a pronunciarsi sulla legittimità della confisca nelle ipotesi di contrabbando depenalizzato, nel caso in cui sia intervenuta la definizione agevolata delle sanzioni. Tale ordinanza si inserisce in uno scenario giurisprudenziale sempre più ampio, rispetto al quale la Suprema Corte non ha ancora raggiunto un orientamento unanime.

Secondo la normativa nazionale, infatti, in caso di contrabbando il giudice deve sempre ordinare la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato e le cose che ne costituiscono l’oggetto, il prodotto o il profitto (art. 301 c. 1 DPR 43/1973, Tuld). A seguito della depenalizzazione intervenuta nel 2016 (D.Lgs. 8/2016), però, i reati doganali puniti con la sola sanzione della multa o dell’ammenda erano stati trasformati in illeciti amministrativi: tra questi, anche il contrabbando semplice.

Un’ulteriore questione sottoposta ai giudici di legittimità è se la confisca sia qualificabile come misura accessoria: se così fosse, infatti, in caso di adesione alla definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 c.3 D.Lgs 472/97, dovrebbe escludersi l’applicazione della sanzione della confisca. Infine, la Corte di Cassazione dovrà chiarire se la confisca amministrativa può essere disposta su cose appartenenti a terzi.

La giurisprudenza di merito si è già pronunciata sulla questione, rilevando che applicare la confisca, a seguito della definizione agevolata delle sanzioni, determinerebbe una violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem, alla luce dei quali la sanzione deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione e al conseguimento degli obiettivi del legislatore, nonché alle circostanze specifiche del caso concreto e al disvalore della condotta (Corte Giust. trib. Friuli Venezia Giulia, 27 febbraio 2023, nn.41 e 42).

I provvedimenti di confisca conservano la propria legittimità soltanto fino al versamento del tributo e della sanzione amministrativa principale: a seguito della

definizione agevolata della sanzione, l’Amministrazione finanziaria deve, invece, provvedere al rilascio del bene. Una volta versati gli importi dovuti, il mantenimento della confisca risulta, infatti, privo di scopo.