Insieme alla riforma doganale sono state adottate anche le norme di modifica della disciplina sanzionatoria delle accise, che modificano e integrano il TUA (Testo unico accise), con particolare riguardo ai tabacchi lavorati, in attuazione dell’art. 20, comma 2, lett. b) della delega fiscale. La novità più importante riguarda l’introduzione del reato di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, con la nuova sanzione della pena detentiva da due a cinque anni.

L’intervento risponde all’esigenza di riorganizzare il quadro normativo sanzionatorio: attualmente le violazioni inerenti i tabacchi lavorati sono sanzionate ricorrendo alle norme del Testo unico delle leggi doganali e della legge n. 907/1942, sul monopolio di sali e tabacchi. Per effetto della riforma viene inserita, nel TUA, una disciplina sanzionatoria specifica che riguarda esclusivamente il mancato assolvimento dell’accisa sui tabacchi lavorati, in coerenza con quanto già previsto per i prodotti energetici.

In particolare, con l’art. 40-bis TUA è introdotto il nuovo illecito, penale e amministrativo, di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, il quale ha un ambito di applicazione diverso dai casi di contrabbando di tabacchi lavorati non unionali, che rimane disciplinato nel nuovo testo normativo doganale. Il nuovo illecito, a forma libera, ha valore di chiusura delle casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali, poiché nelle condotte sanzionatorie sono comprese le innumerevoli modalità con cui può essere realizzata l’evasione dell’accisa. È stata prevista la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato, in linea con quanto disposto in ambito doganale.

La sanzione penale, che prevede la reclusione da due a cinque anni, oltre alle aggravanti per l’ipotesi di associazione a delinquere, non si applica se la violazione ha ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato inferiore ai 15 kg convenzionali e se non ricorrono le circostanze aggravanti previste dal nuovo art. 40-ter TUA. In questo caso, la violazione è punita con una sanzione amministrativa, graduata in relazione ai quantitativi oggetto di contestazione. La sanzione potrà variare dai 500 euro, se i quantitativi di tabacco sottratti ad accertamento non superano i 200 gr., ai 1.000 euro, se il quantitativo si arresta al di sotto dei 400. Se, invece, il quantitativo dei tabacchi lavorati sottratti ad accisa non è determinato, si applica una sanzione compresa tra i 3.000 e i 30.000 euro, parametrata alle modalità della condotta e alla gravità della violazione.

È prevista, inoltre, l’applicazione della confisca, anche per equivalente.

Le sanzioni si applicano anche a chi acquista tabacchi lavorati da un rivenditore privo della necessaria autorizzazione: anche il consumatore, infatti, incorre nella pena tra 5.000 e i 10.000 euro, ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco non supera i 500 grammi. In entrambi i casi, è previsto anche l’arresto, se il quantitativo di tabacco lavorato è superiore ai limiti individuati dal decreto (art. 40-quinquies TUA).

La vendita non autorizzata di tabacchi lavorati può portare, inoltre, alla chiusura dell’attività: per la cessione illecita è prevista la chiusura dell’esercizio o la sospensione della licenza o dell’autorizzazione.

Allineamento delle sanzioni previste per i tabacchi lavorati anche per i prodotti succedanei da fumo, quelli contenenti nicotina senza combustione e inalazione e gli accessori ai tabacchi da fumo.

Novità importanti anche per la nuova responsabilità amministrativa da reato, con l’inserimento delle violazioni penali previste dal TUA nell’elenco dei reati presupposto ai fini dell’applicazione del d.lgs. 231/2001, con importanti ricadute giuridiche per le imprese e con il rischio della sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni.

Sara Armella

Tatiana Salvi